T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 224 Assessori comunali Consiglio comunale e provinciale Sindaco

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, nominato assessore del Comune di Brugherio il 30 settembre 2009, ha impugnato il provvedimento di revoca dall’incarico, adottato dal Sindaco il 30 giugno 2010, denunciandone l’illegittimità per violazione dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000, nonché per eccesso di potere per asserita assenza di motivazione, oltre che per la mancata comunicazione delle ragioni della decisione al consiglio comunale, ai sensi dell’art. 46, ultimo comma, dello stesso DLgs.

Si è costituito il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 29 settembre 2010 la causa è stata rinviata al merito.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la successiva comunicazione al consiglio comunale del 15 luglio 2010 ancora per difetto di motivazione e per violazione di legge.

All’udienza pubblica del 12 gennaio 2011 la causa è passata in decisione.

2. Il ricorrente lamenta, in sostanza, sotto un primo profilo che, stante la proficua opera prestata in favore del Comune, in pieno accordo e consonanza di intenti con il Sindaco, sarebbe del tutto immotivata ed indimostrata l’affermazione da costui effettuata nel provvedimento di revoca che sarebbe venuto meno il rapporto fiduciario.

D’altra parte osserva che, in ogni caso, l’atto di revoca sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dalla comunicazione al consiglio comunale, come previsto dall’art. 46, ultimo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Comune resistente obietta, quanto alla prima censura, che la natura politica dell’atto di revoca fa sì che lo stesso non debba essere sorretto da una motivazione dettagliata, essendo sufficiente il venir meno del rapporto fiduciario; sulla seconda fa presente che la comunicazione di cui all’art. 46 è stata effettuata e che la norma in discorso non richiede che detta comunicazione sia preventiva né che l’organo deliberativo compia alcuna preventiva valutazione in proposito.

Le osservazioni del Comune resistente sono condivisibili.

Dalla lettura degli atti impugnati è agevole rilevare che il provvedimento del 39 giugno 2010 è motivato, sebbene in forma sintetica, con il venir meno del rapporto fiduciario; inoltre nella delibera di C.C. n. 57 del 15 luglio 2010 il Sindaco, nel suo secondo intervento, comunica di aver adottato tale decisione, esponendo all’assemblea le ragioni del venir meno del rapporto fiduciario (cfr. pag. 4 del doc. n. 4 del fascicolo del Comune di Brugherio).

Alla luce dei dati documentali di cui innanzi, quanto alla prima doglianza, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, per cui nella revoca di un assessore prevalgono valutazioni tese a salvaguardare il proficuo rapporto tra la Giunta e il Consiglio comunale rispetto alle ragioni politicopersonali dell’Assessore, che la legge considera recessive rispetto alle prime. L’atto può quindi senz’altro sorreggersi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico – amministrativa rimesse in via esclusiva al primo cittadino, che può valorizzare sia esigenze di carattere generale, sia l’affievolirsi del rapporto fiduciario, senza che occorra specificare i singoli comportamenti addebitati all’interessato (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 28 ottobre 2010, n. 4466; Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2010, n. 2357; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 aprile 2010, n. 1195; in termini v. anche T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 29 novembre 2010, n. 7400, id. n. 7401, id. 7402, id. 20 dicembre 2010, n. 7599).

Quanto alla seconda censura va condivisa la lettura secondo cui, in tema di revoca della nomina ad assessore comunale, l’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, prevede espressamente il solo obbligo di una motivata comunicazione al Consiglio comunale dell’atto di revoca, senza imporre alcuna motivazione per quest’ultimo; pertanto, dalla lettera della norma discende l’obbligo per il Sindaco di rendere conto solo al Consiglio della scelta adottata, con una motivazione che ha evidente natura e carattere strettamente politico, sì da porre il Consiglio in condizione di effettuare a sua volta valutazioni di ordine politico (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 11 febbraio 2010, n. 74; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 2 novembre 2009, n. 1813).

La fattispecie riguardante la revoca degli assessori comunali, quale è quella in esame, si segnala per l’anomala deroga al principio generale della distinzione tra provvedimento e sua comunicazione con riferimento all’obbligo di motivazione, essendo prevista per la revoca una comunicazione motivata al consiglio comunale, ma non anche una giustificazione da rendere al diretto interessato, né uno specifico voto di ratifica da parte del consiglio stesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2009, n. 280).

Se ne deve inferire in ogni caso che il dovere di dare comunicazione al Consiglio comunale della revoca dell’assessore, da un lato, trova la sua ratio nella salvaguardia di interessi di natura politico – amministrativa, dall’altro non postula affatto che detta comunicazione debba precedere l’adozione dell’atto, non essendo neanche richiesta, ai fini del perfezionarsi dell’atto, la ratifica dell’organo consiliare.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Può, tuttavia, disporsi la compensazione delle spese di lite, attesa la peculiare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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