Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-03-2011, n. 5091 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 1891 del 2003 rigettava il ricorso proposto da G.M. nei "confronti dell’Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. e dell’Italferr SIS TAV S.p.A. per sentir riconoscere dal maggio 1993 il diritto all’inquadramento nella Categoria Quadri – Area V – 8^ livello, per essere addetto presso la U,O. Relazioni esterne, con mansioni di coordinamento del cerimoniale, di se-minari, congressi ed altri eventi.

Tale decisione, appellata dal G., è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3819 del 2006, la quale ha osservato che dal complesso dell’istruttoria si evinceva che i compiti dell’appellante potessero variamente esplicarsi con impegni organizzativi più o meno complessi e che soltanto per gli eventi più semplici lo stesso si muovesse in spazi di ampia autonomia, mentre gli eventi più complessi erano organizzati con la diretta supervisione del responsabile.

Il G. ha proposto due distinti ricorsi per cassazione.

Le intimate società Rete Ferroviaria Italiana e Italferr resistono con controricorso.

Le parti hanno presentato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

2. In via preliminare va disposta la riunione dei due ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

Quanto al primo ricorso (RG n. 10698/2007) ne va dichiarata l’inammissibilità, in quanto proposto nei confronti dell’Ente Ferrovie dello Stato e Italferr SIS TAV, soggetti convenuti in primo grado, ma che non sono stati parte del presente giudizio perchè non più esistenti da tempo.

Parimenti va dichiarata l’inammissibilità del secondo ricorso (RG n. 18071/2007), in quanto notificato il 22 giugno 2007, oltre il termine breve di 60 giorni, decorrente dalla notificazione di primo ricorso, avvenuta il 4 aprile 2007, notificazione che integra la legale conoscenza della sentenza da parte dell’impugnante (in questo senso Cass. n. 5053 del 3 marzo 2009; Cass. n. 20912 del 2005; Cass. n. 26319 del 2006).

3. In conclusione i ricorsi riuniti vanno dichiarati inammissibili.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; condanna il ricorrente G.M. alle spese, che liquida in Euro 45,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Italferr S.p.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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