T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 222 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, tenente colonnello alle dipendenze del Ministero della Difesa, ha impugnato il provvedimento del 10 maggio 1996 con cui, pur ritenuto idoneo, non è stato utilmente collocato in graduatoria per il passaggio al grado di colonnello.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 2593 del 19 settembre 1996 è stata respinta l’istanza cautelare.

In vista dell’udienza di discussione l’Avvocatura dello Stato ha depositato documentazione afferente all’attività compiuta dopo la notifica del ricorso.

All’udienza pubblica del 12 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Dalla documentazione versata in atti si rileva quanto segue:

– dopo la valutazione che ha condotto all’adozione dell’impugnato provvedimento l’Amministrazione, avvedutasi che lo scrutinio era avvenuto sulla base di un libretto personale riconosciuto irregolare, con determinazione n. 4/NR/194 del 23 aprile 1998 (cfr. all. 1 al doc. 1 depositato dall’avvocatura dello Stato il 1 dicembre 2010) ha annullato il provvedimento del 10 maggio 1996 e ha disposto procedersi a nuova valutazione;

– l’esito della nuova valutazione, ancora di idoneità, ma non sufficiente all’utile inserimento in graduatoria, è stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, respinto con D.P.R. del 9 novembre 2001 su conforme parere della III Sez. del Consiglio di Stato n. 744/2001 del 10 luglio 2001 (cfr. all. A e B al doc. 2 id.).

Tale ultima decisione non è stata impugnata.

Alla luce di quanto sopra deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse in ragione del disposto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato (cfr. ex multis: Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 2009, n. 7511).

Quanto alle spese se ne può disporre la compensazione, tenuto conto sia del detto annullamento sia della sostanziale infondatezza della pretesa dedotta in giudizio.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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