Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-11-2010) 31-01-2011, n. 3318

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 9 marzo 2009 con la quale, a seguito di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta in data 27 aprile 2007, è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in ordine al reato di ricettazione.

A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione del diritto di difesa a seguito della mancata riapertura dell’istruttoria dibattimentale in relazione all’omesso esame del testo indicato, prima ammesso e poi ingiustificatamente ritenuto ininfluente; l’erroneità delle valutazioni in ordine alla sussistenza degli elementi per affermare la sua responsabilità sia sotto il profilo dell’elemento psicologico (conoscenza della provenienza truffaldina del mezzo in considerazione della ritenuta sussistenza di un vincolo parentale con il C., primo acquirente dell’auto, che dell’elemento oggettivo, in relazione alla sussistenza del reato presupposto (concretizzatosi nel mancato pagamento di un assegno postdatato regolarmente accettato dall’acquirente) in relazione alle modalità di pagamento oltre che alla vicinanza temporale dell’acquisto del mezzo rispetto al primo trasferimento avvenuto in favore del C.. Il ricorso è fondato.

Osserva il collegio che nell’atto di appello era stata espressamente richiesta l’acquisizione della prova rispetto al grado di parentela tra il ricorrente e il C., ritenuto sussistente sulla base di una testimonianza acquisita in primo grado. Non vi sarebbe stata poi un’adeguata motivazione in ordine alla insufficienza della prova rispetto al pagamento effettuato in favore del C.. La deduzione ricavata dalla ristrettezza dell’arco temporale tra l’acquisto del bene e la sua rivendita per dimostrare la sussistenza della consapevolezza della provenienza delittuosa dell’autovettura sarebbe in realtà priva del requisito dell’univocità. Mancherebbe infine la prova del reato presupposto. Su tali punti la Corte d’appello ha fornito una motivazione largamente insufficiente, venendo dunque meno all’obbligo di esaminare in maniera diretta, o logicamente indiretta, le doglianze prospettate.

Ed invero risulta per tabulas che il vincolo di parentela è stato ritenuto sussistente sulla base di una prova testimoniale. In presenza di una contestazione, peraltro, occorreva integrare la prova attraverso risultanze documentali, o comunque dando luogo alla testimonianza invocata sul punto dall’imputato. L’estromissione del teste invocato dalla difesa sotto questo profilo non può ritenersi rispondere al canone della superfluità o della sovrabbondanza, anche in presenza della ritualità degli adempimenti posti in essere dall’imputato.

Analoga insufficienza presenta la motivazione della sentenza tesa a dimostrare la consapevolezza della provenienza delittuosa della macchina da parte del ricorrente. Di fatto non è contestabile che il venditore C. è divenuto proprietario del mezzo con un atto pienamente valido, con un pagamento effettuato attraverso assegni postdatati accettati dal venditore, ed ha trasferito l’auto prima che i titoli giungessero a scadenza, dopo aver affermato, secondo quanto emerge dalla sentenza, che si sarebbe comunque interessato della commercializzazione di auto della stessa serie.

L’acquisto da parte dell’ A. è dunque avvenuto in una situazione di perfetta regolarità formale. Secondo la Corte di merito la consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo, e quindi della mala fede del ricorrente, si dovrebbe ricavare dal fatto che non risulta per tabulas un pagamento del prezzo, in particolare nell’atto notarile di trasferimento. Anche su questo punto la motivazione appare lacunosa. In realtà il ricorrente ha indicato una fattura quietanzata emessa dal venditore, ha indicato conti correnti su cui avrebbe emesso titoli, almeno in parte individuati, che sarebbero stati utilizzati, insieme a denaro contante, per l’acquisto dell’autovettura. Anche in questo caso è mancato qualsiasi accertamento,nonostante la presenza di due testimonianze a favore, seppur non esattamente precise e puntuali. Nè maggiore spessore probatorio può essere riconosciuto alla dedotta ristrettezza del tempo di trasferimento del mezzo dal C. (primo acquirente), all’ A.. La circostanza, proprio perchè avvenuta in presenza di documenti di circolazione perfettamente legali e in assenza di altre situazioni che potevano evidenziare una situazione di sofferenza contrattuale, appare neutra, anche per il fatto che l’ A. denunciò il C. per truffa. Ma anche su questo punto non risulta essere stato effettuato alcun accertamento nè è stato preso in considerazione l’esito eventuale del procedimento penale.

Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento all’insufficienza della motivazione, rispetto agli elementi probatori acquisiti, sui punti che sono stati in precedenza indicati.

Gli atti devono essere rinviati ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio sui punti.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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