Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-11-2010) 31-01-2011, n. 3317 Lettura di atti, documenti, deposizioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno in data 16 ottobre 2009, con cui è stata parzialmente confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sala Cosilina in data 12 luglio 2007, a seguito della quale è stato condannato per il reato di usura aggravata alla pena complessiva di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 9.700.00 di multa.

Il ricorrente ha proposto i seguenti motivi: a) Inutilizzabilita delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa per violazione degli artt. 499, 511 e 514 c.p.p.. Il ricorrente lamenta che nella affermazione della sua responsabilità in ordine ai reati contestati la decisione impugnata abbia fatto erroneamente leva, quasi in modo esclusivo, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa A., che, in dibattimento, nel corso della deposizione, è stato autorizzato a consultare i c.d. "foglietti" allo stesso consegnati dall’imputato, in cui erano trascritti i resoconti dei rapporti economici intercorrenti tra i due. In realtà tali foglietti sarebbero riconducibili esclusivamente alla ricostruzione personale dei suddetti rapporti operata dal G. e come tale non avrebbe dovuto influenzare il contenuto della testimonianza della persona offesa ai sensi dell’art. 499 c.p.p., comma 5.

Il ricorso è manifestamente infondato.

I giudici di merito hanno correttamente ritenuto di poter affermare la responsabilità del ricorrente anche in base alla dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in dibattimento. E’ pur vero che sono stati utilizzati elementi documentali predisposti dall’imputato. Ma gli stessi erano stati consegnati alla parte offesa, che li aveva accettati e fatti propri, tanto più che sono stati siglati da quest’ultima, quando sono stati consegnati alle forze dell’ordine a supporto della denuncia. Ed appare consolidato in giurisprudenza il principio, applicabile al caso di specie, secondo il quale per documento redatto dal testimone del quale è consentita la consultazione in aiuto della memoria ai sensi dell’art. 499 c.p.p., comma 5 è sufficiente che il testimone stesso abbia partecipato alle operazioni, agli scambi, ai rapporti cui il documento si riferisce, che abbia contribuito, dunque, con la sua volontà alla configurazione delle operazioni in esso riprodotte e le abbia fatte proprie, indipendentemente dalla circostanza formale che lo scritto provenga formalmente dal testimone medesimo (V. per l’applicazione dello stesso principio, per gli agenti di polizia giudiziaria, Cass., sez. 3, 25 febbraio 2009, n. 15056,C.E.D. cass., n. 243406).

Alla luce delle suesposte considerazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento alla Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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