T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 220 Collocamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il sig. F.K., cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Milano ha denegato la sua regolarizzazione come lavoratore dipendente sussistendo i motivi ostativi di cui all’art. 1, comma 8, lett. a) del D.L. 195/2002.

In ricorso è stata denunciata, con un unico motivo, la violazione dell’art. 3 della L. 241/90 in quanto, a dire del ricorrente, dal semplice richiamo normativo non sarebbe possibile evincere quale sia il motivo per il quale la Questura non ha rilasciato il prescritto nulla osta.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Acquisita la documentazione necessaria con ordinanza istruttoria, all’udienza pubblica del 17 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Dall’esame della detta documentazione risulta che il 24 gennaio 2001 il ricorrente, unitamente a due connazionali, in esecuzione del provvedimento di espulsione adottato il 3 giugno 2000 dal Prefetto di Brindisi, fu accompagnato coattivamente alla frontiera marittima di Bari ed imbarcato su motonave in partenza alle 23,00 diretta a Durazzo, per il rimpatrio in Albania.

Costituisce jus receptum che è legittimo il diniego di legalizzazione del lavoro irregolare dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica in quanto, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.L. n. 195 del 2002, convertito in L. 9 ottobre 2002 n. 222, tale provvedimento non è revocabile (Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2540).

In tal caso, invero, il diniego di regolarizzazione si impone come atto vincolato (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 30 ottobre 2008, n. 1909).

Ne consegue che il provvedimento impugnato, pur se asseritamente carente di motivazione, in quanto provvedimento vincolato, supera de plano la prova di resistenza prevista dall’art. 21octies, comma 2, prima parte, della L. n. 241/1990, sicché non sarebbe né utile né economico annullare un provvedimento che dovrebbe inevitabilmente essere riadottato con lo stesso contenuto dispositivo.

Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese se ne può disporre la compensazione avuto riguardo alla particolarità della materia.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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