T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 217 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con determinazione n. 295 del 2 novembre 2009, l’Amministrazione resistente indiceva una gara per l’affidamento della "concessione di riordino, installazione e manutenzione degli impianti di segnaletica e arredo urbano" da aggiudicarsi con il criterio del maggior rialzo commisurato ad un canone base di Euro 40.000,00, gara che andava peraltro deserta. (v. determinazione n. 1051 del 14 dicembre 2009).

Con determinazione n. 10 del 12 gennaio 2010, la procedura veniva nuovamente bandita e nonostante il canone base fosse stato abbassato a Euro 20.000,00, alcuna offerta veniva presentata (v. determinazione n. 135 dell’11 febbraio 2010).

Con determinazione n. 252 del 25 febbraio 2010 la gara veniva bandita una terza volta, contenendo ulteriormente il canone base in Euro 10.000,00 ma, anche in questo caso, dopo l’esclusione dell’odierna ricorrente (unica partecipante) per omessa prestazione della prescritta cauzione, la gara veniva dichiarata deserta (v. 140 del 15 febbraio 2010)

Con determinazione n. 284 del 9 aprile 2010 (qui impugnata), richiamati gli illustrati precedenti e preso atto della necessità di procedere all’affidamento del servizio, il Comune di Pieve Emanuele determinava di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex artt. 3, comma 40, e 57, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, fissando il canone base a Euro 10.000,00, con contestuale approvazione della lettera d’invito, del capitolato speciale e del disciplinare tecnico.

Alla gara venivano invitati cinque soggetti cui veniva recapitata la predetta documentazione.

All’esito della procedura concorsuale, con determinazione n. 368 del 4 maggio 2010, la gara veniva aggiudicata alla società O.P. Pubblicità S.r.l., unica delle cinque ditte invitate a presentare un’offerta.

Con nota dell’8 giugno 2010, la ricorrente lamentava il mancato invito alla suddetta gara, denunciando l’illegittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione che, con propria nota del 9 giugno 2010, replicava rappresentando che il ricorso alla trattativa negoziata sarebbe scaturito dall’accertato "manifesto disinteresse del mercato a concludere l’accordo con la P.A.".

Disinteresse che, si affermava nella medesima nota, aveva manifestato anche la ricorrente quando, in occasione della terza gara pubblica, aveva omesso la produzione della cauzione provvisoria.

I. S.pA. ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, deducendo:

1. l’illegittimità della determinazione n. 284/2010, ed in via derivata degli ulteriori atti della procedura, per violazione dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 con riferimento al mancato invito alla procedura di gara ed alla mancata motivazione della scelta degli operatori da invitare;

2. la violazione dell’art. 11, comma 10 e dell’art. 245 bis, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 per aver proceduto alla stipula contrattuale dopo soli 4 giorni dalla pubblicazione della determinazione di aggiudicazione;

3. l’illegittimità della determinazione n. 284/2010, ed in via derivata degli ulteriori atti della procedura, per violazione dell’art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 per mancata predeterminazione dei criteri selettivi per la scelta dei soggetti cui recapitare l’invito;

4. la violazione degli artt. 57 e 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 per erroneità della base d’asta pari a Euro 10.000,00 fissata con la lettera di invito allegata alla determinazione n. 284/2010, ritenuta non corrispondente ai proventi potenzialmente ricavabili dalla attività di gestione della segnaletica (quantificati, nel periodo di gestione, in un importo pari a Euro 1.400.000,00);

5. l’illegittimità della determinazione n. 284/2010 per contrasto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 nella parte in cui prevede l’affidamento del servizio in esclusiva.

L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, opponendo che la citata delibera n. 284, di indizione della procedura negoziata, era stata pubblicata all’albo pretorio dal 13 aprile al 27 aprile del 2010.

Nel merito ha diffusamente argomentato l’infondatezza del ricorso, di cui ha richiesto la reiezione.

Nella camera di consiglio del 15 settembre 2010 la causa è stata rinviata al merito ed alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011, trattenuta in decisione.

Il ricorso è irricevibile.

La ricorrente ha impugnato gli atti di gara, contestando all’Amministrazione, da un lato, la scelta di procedere con una procedura negoziata al di fuori delle ipotesi consentite, dall’altro, la scelta dei soggetti da invitare alla gara.

Si tratta, peraltro, di profili definiti con la determinazione dirigenziale n. 284 del 9 aprile 2010, in relazione alla quale i successivi provvedimenti si qualificano quali atti esecutivi, tanto che la stessa ricorrente ne ha denunciato l’illegittimità in via derivata.

Detta determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal 13 aprile al 27 aprile del 2010, mentre il ricorso è stato notificato in data 8 luglio 2010, ovvero, dopo lo spirare del termine decorrente, per gli atti amministrativi non soggetti a notificazione individuale ma a mera pubblicazione in virtù di specifica norma di legge o regolamentare, dalla scadenza del periodo di pubblicazione.

Ne consegue che I., in quanto soggetto non contemplato dall’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e non destinatario di effetti riconducibili al provvedimento in questione, non doveva essere destinataria di alcuna comunicazione individuale, per cui il ricorso è insuperabilmente tardivo e deve essere dunque dichiarato irricevibile.

Le spese devono essere poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 3.000,00 oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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