Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2011, n. 5084 Società

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 15/26/05, depositata il 19.9.05, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte confermava la decisione di primo grado, con la quale era stato disatteso il ricorso proposto da F.G. avverso l’avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione presentata ai fini IRPEF per l’anno 1996, in punto redditi di partecipazione alla società Policoibent s.n.c..

2. La Commissione, rigettando l’appello del contribuente, riteneva, invero, sanata – per raggiungimento dello scopo dell’atto – la notifica, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., alla predetta società, e concernente l’accertamento unitario ai fini ILOR dei redditi societari.

3. Per la cassazione della sentenza n. 15/26/05 ha proposto ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, F.G., articolando tre motivi, ai quali l’Ufficio ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione

1. Riveste carattere pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi di ricorso articolati dal F., il rilievo della sussistenza, nella fattispecie in esame, di un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti i soggetti interessati alla vicenda processuale, non rilevata dai giudici di merito.

1.1. Va osservato, invero, che l’impugnata sentenza della Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello del contribuente ritenendo sanata – per raggiungimento dello scopo dell’atto – la notifica, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., alla società Policoibent s.n.c., e concernente l’accertamento unitario ai fini ILOR dei redditi societari.

Il F., socio della Coibent, impugnava, invero, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino l’avviso di accertamento notificatigli per l’anno di imposta 1996, con il quale l’Ufficio Entrate di Torino (OMISSIS), ai fini IRPEF, aveva rettificato, in aumento, la dichiarazione del contribuente, come conseguenza dell’accertamento effettuato, per la stessa annualità di imposta, sul reddito della predetta società. Il ricorrente faceva valere in giudizio un vizio della notifica dell’accertamento unitario in capo alla società, dal quale sarebbe conseguita – a suo avviso – la caducazione anche dell’avviso in rettifica notificato ad esso istante, e concernente il reddito da partecipazione nella Policoibent s.n.c., a lui imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Ciò premesso, osserva, al riguardo, la Corte che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed a prescindere dalla percezione degli stessi ( D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5), comporta,, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti (società e tutti i soci) ai quali il suddetto accertamento si riferisce.

Ed invero, qualora sia proposto ricorso tributario anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, la controversia – salvo il caso in cui i soci prospettino questioni personali – non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato. Per il che, il giudice investito dal ricorso proposto da uno (o da alcuni) soltanto dei soggetti interessati deve procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio celebratosi senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. S.U. 14815/08, Cass. 2907/10).

2.1. Da quanto suesposto consegue, con riferimento al caso di specie, che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe dovuto decidere la causa nel merito, rigettando l’appello del contribuente, ma avrebbe dovuto, per vero, rimettere la causa alla Commissione Tributaria Provinciale per l’integrazione del contraddittorio con gli altri soci e con la società, ai sensi dell’art. 354 c.p., sì da assicurare l’unità del processo tra tutti i soggetti interessati.

L’impugnativa proposta dal F., avverso l’atto impositivo che gli era stato notificato, non riguardava, infatti, questioni personali al singolo socio, ma investiva lo stesso accertamento unitario rivolto alla società, del quale il ricorrente deduceva l’assenza per difetto di notifica. Sicchè il giudizio, avente ad oggetto lo stesso fatto costitutivo comune dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, doveva necessariamente svolgersi nel contraddittorio tra tutti i soci e la società stessa, quali litisconsorti necessari originari.

3. Ebbene, osserva la Corte che la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., o a riunire i processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, impone, nel giudizio di cassazione, l’annullamento – anche d’ufficio – delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. (Cass. 8825/07, 5063/10).

4. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, e con compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino; dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

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