Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-11-2010) 31-01-2011, n. 3366 Competenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.M.proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Treviso del 21.12.2009 con la quale veniva dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto dallo stesso T.M. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso che lo aveva condannato alla pena di Euro 1.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, nonchè al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile C.U., che a sua volta era imputata nel medesimo procedimento per un reato collegato ai sensi dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) per il quale era stata invece assolta.

Deduceva violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, nullità o decadenza ( art. 574 c.p.p., comma 4, e art. 576 c.p.p.; D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 37 e 38).

L’appello era stato proposto sia nella veste di imputato, avverso i capi e punti della sentenza relativi alla affermazione della sua penale responsabilità e alle conseguenti statuizioni civili, sia in quella di parte civile avverso i capi e punti relativi alla responsabilità civile della coimputata C..

Il Tribunale monocratico di Treviso aveva dichiarato l’inammissibilità del gravame sotto il duplice profilo della violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37 ritenendo che non fosse stato espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, e del cit. decreto, art. 38 in quanto la parte civile non aveva esperito ricorso immediato ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21. C.U. presentava memoria difensiva.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E’ orientamento consolidato di questo Supremo Collegio che, "indipendentemente da una specifica impugnazione delle statuizioni civili, l’appello dell’imputato avverso una sentenza di condanna del Giudice di Pace ad una pena pecuniaria sia ammissibile in virtù del disposto dell’art. 574 c.p.p., comma 4, il quale prevede che l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato" (Cass., sez. 5, 10.7.2009-27.11.2009, n. 45800; in senso conforme Cass., sez. 5, 27.3.2009-26.5.2009, n. 21741; Cass., sez. 5, 17.4.2009-3.9.2009, n. 33844);

nel caso di specie, peraltro, l’appello espressamente investiva "la sentenza gravata in ogni suo capo e punto" ed altrettanto espressamente mirava (anche) alla revoca delle statuizioni civili pronunciate in favore della parte civile C. (pag. 11), fermo restando che i relativi motivi di gravame coincidevano con quelli posti a fondamento della richiesta di riforma in punto affermazione della penale responsabilità.

Quanto invece all’appello proposto dal Signor T. nella veste di parte civile si richiama il consolidato orientamento per cui "in applicazione della regola generale dettata dall’art. 576 c.p.p., valida anche nel processo avanti al giudice di pace in forza del richiamo di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, la persona offesa costituitasi parte civile può proporre impugnazione, ai soli effetti civili, avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace, pur quando il procedimento non sia stato instaurato con ricorso immediato previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21 atteso il carattere estensivo e non limitativo che deve riconoscersi al successivo art. 38 del medesimo testo normativo" (Cass., sez. 2, 6.10.2009- 26.10.2009, n. 40974; Id. sez. 4, 14.2.2007, n. 15223, rv. 236169;

Id. sez. un., 29.3.2007, n. 27614, rv. 236539).

L’appello proposto era pertanto ammissibile.

Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per il giudizio di appello.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il provvedimento dichiarativo di inammissibilità dell’appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Treviso per il giudizio di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *