T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 216 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che parte ricorrente impugna il decreto di decadenza in epigrafe specificato motivato sul presupposto dell’abbandono dell’alloggio;

che detto provvedimento è stato adottato a seguito di una puntuale istruttoria compiuta mediante numerosi sopralluoghi e assunzione di testimonianze;

che dette risultanze risultano compendiate in più rapporti redatti dalla Polizia locale tra il 18 giugno 2009 e il 25 novembre 2009;

che l’assenza del ricorrente emerge, altresì, dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio dalla quale risulta che il medesimo è stato sottoposto a cure mediche presso il proprio Paese d’origine nel periodo intercorrente fra il 5 febbraio 2009 e il 30 luglio 2010;

Considerato:

che le conclusioni cui l’Amministrazione è pervenuta siano coerenti con le richiamate risultanze istruttorie;

che l’abbandono sia avvenuto in contrasto con la normativa vigente che impone il previo avviso all’Amministrazione;

Ritenuto:

che, per quanto precede, il ricorso debba essere respinto;

che, tuttavia, in virtù della specificità della materia, sussistano giuste ragioni per compensare le spese;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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