T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 212 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ed il Sindaco del Comune di Ossuccio;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che in data 28 e 29.6.2010 la società ricorrente ha presentato istanza di accesso al Comune di Ossuccio relativamente ad alcuni atti inerenti all’appalto di lavori, per il "recupero dell’edificio specialistico dell’antico hospitalis per la sede dell’Antiquarium", indetto dalla stessa Amministrazione con deliberazione n. 73 del 23.6.2007;

che tali atti concernono, in particolare, i documenti di gara, compreso il verbale di aggiudicazione, nonché gli stati di avanzamento lavori, il conto e lo stato finale redatti alla conclusione del contratto, eventuali perizie di variante, mandati di pagamento;

che l’istanza di accesso è stata motivata in ragione del giudizio amministrativo n. 2807/2007 pendente tra le stesse parti dinanzi al Tar Lombardia, prima sezione;

che il Comune non ha dato seguito all’istanza, invitando la ricorrente a documentare il proprio interesse, diretto concreto ed attuale, correlato ai singoli documenti richiesti;

che, con il presente ricorso, la società istante ribadisce di essere titolare di un interesse qualificato, in ragione del giudizio risarcitorio pendente al n. 2807/2007, successivo alla sentenza n. 2912/2006 pronunciata in proprio favore da questo Tar, con cui era stata annullata la precedente gara indetta dall’Amministrazione sempre per l’affidamento dei lavori di "recupero dell’edificio specialistico dell’antico hospitalis per la sede dell’Antiquarium";

che si è costituito il Comune, difendendosi in proprio in persona del Sindaco, replicando con memoria;

ritenuto:

che, sulla base delle allegazioni svolte e dei documenti prodotti, emerge un interesse qualificato e differenziato della società ricorrente ad accedere agli atti della nuova procedura di gara, per una migliore difesa nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Comune di Ossuccio dove è stata già accertata la fondatezza della sua pretesa, con sentenza non definitiva n. 7591/2010, residuando la sola questione relativa alla quantificazione del danno;

che, di contro, non si ravvisa lo stesso interesse in ordine anche agli atti relativi al rapporto contrattuale tra l’Amministrazione comunale ed il terzo aggiudicatario, non potendosi invocare neppure l’art. 24, comma 7, della L. 241/1990, sul rilievo che la quantificazione del danno nel giudizio risarcitorio ancora pendente dovrà avvenire sulla base dell’offerta a suo tempo presentata dall’odierna ricorrente e non sulla base dell’utile conseguito dall’attuale appaltatore;

che, in conclusione, il ricorso merita accoglimento limitatamente ai documenti richiesti con l’istanza del 29.6.2010, dovendosi ordinare all’Amministrazione la loro esibizione, con diritto di copia, nel termine di giorni quindici dalla comunicazione della presente sentenza;

che le spese di lite seguono il principio della soccombenza prevalente e sono poste a carico dell’Amministrazione nell’importo liquidato con il dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, ordinando al Comune di Ossuccio di esibire, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, tutti gli atti e i verbali della procedura di gara indetta con la delibera n. 73 del 27.6.2007;

condanna il Comune di Ossuccio a rifondere alla società ricorrente le spese e gli onorari di lite liquidati in misura complessivamente pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre al 12,5% per spese forfetariamente calcolate, ad Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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