Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 31-01-2011, n. 3373

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.L. proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino 24-3-2010, sezione del riesame, con la quale veniva confermata l’ordinanza di applicazione della dia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Torino in data 4.3.2010. La dia cautelare in carcere era stata disposta in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2 per essersi l’imputato impossessato, in concorso con T. M., di indumenti del valore complessivo di Euro 495, sottraendoli all’interno di un esercizio commerciale denominato sito nel centro commerciale (OMISSIS), con l’aggravante di aver utilizzato il mezzo fraudolento consistito nell’utilizzo di borsa schermata con carta di alluminio.

Con i motivi di ricorso denunciava violazione dell’art. 274 c.p.p. e contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al rischio di recidiva specifica non avendo il Tribunale tenuto conto della modesta gravità dell’episodio che configgeva con la grave misura adottata, avendo fatto riferimento a precedenti penali risalenti a circa dieci anni prima e ad un procedimento pendente per violenza sessuale senza alcuna indicazione che consentisse l’individuazione dello stesso. Come secondo motivo denunciava violazione dell’art. 275 c.p.p. e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all’adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare.

Il ricorso è infondato e merita il rigetto.

Infatti il Tribunale del riesame di Torino ha ritenuto che ricorressero una pluralità di elementi che deponevano per la necessità dell’adozione della misura della custodia cautelare in carcere in quanto sussistente il concreto pericolo che L. I. commettesse nuovamente reati della stessa indole di quello per cui si procedeva.

Infatti ha sottolineato le modalità del fatto – avente ad oggetto oltre 10 capi di abbigliamento e posto in essere con la predisposizione ad hoc di borsa schermata – e, soprattutto, la personalità del ricorrente che è gravato da precedenti penali per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto, rapina e lesione personale, oltrechè da una segnalazione dattiloscopica per violazione della normativa in materia di armi e, recentemente, denunciato per il reato di violenza sessuale: elementi tutti che, ancorchè risalenti, i precedenti penali definitivi, agli anni 1999 – 2000, deponevano per una notevole pervicacia nel crimine cui l’indagato ricorreva periodicamente con una certa stabilità e periodicità.

Inoltre emergeva, secondo il Tribunale, l’incapacità di trarre monito ed insegnamento dalle precedenti esperienze processuali anche detentive – l’indagato ha goduto per due volte del beneficio della sospensione condizionale della pena ed ha scontato la pena detentiva in carcere in relazione ai reati di rapina e lesioni per i quali è stato condannato alla pena detentiva di anni 1 e mesi 6 di reclusione onde è stato scarcerato il 10.10.2004 – per cui la corretta conclusione della adeguatezza della sola misura cautelare in corso di esecuzione: la descritta personalità del ricorrente infatti non consentiva di ravvisare nei suoi confronti quel rispetto della legalità e quella capacità di autocontenimento necessari a formulare un giudizio prognostico positivo circa il rispetto delle prescrizioni che la concessione di misure meno afflittive – quale anche quella, richiesta, degli arresti domiciliari.

Le valutazioni del Tribunale del riesame sono pienamente condivisibili, sorretta da adeguata motivazione che tiene conto dei parametri indicati dagli artt. 274 e 275 c.p.p. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

D.Lgs. n. 271 del 1989, art. 94.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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