T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 211 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso, notificato il 25.10.1996, il sig. M.L. propose impugnazione avverso il provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio emesso dal Comune di Milano nei suoi confronti il 19.9.1996, ai sensi dell’allora vigente art. 22 L.r. 83/1991.

Dedusse, in particolare, l’erroneità del presupposto invocato dall’Amministrazione, l’abbandono dell’appartamento, producendo copiosa documentazione a dimostrazione dell’effettivo utilizzo del bene.

Costituitasi solo formalmente l’Amministrazione comunale ed accolta a suo tempo la domanda cautelare con ordinanza n. 3212/1996, in vista dell’udienza di discussione del merito entrambe le parti hanno allegato e documentato la circostanza sopravvenuta che, previa rinuncia del ricorrente, I.Z., moglie del L., è subentrata nell’assegnazione dell’alloggio di Via Sebenico, 2 e che il 31.3.2009 il contratto le è stato formalmente intestato.

Ciò posto, al cospetto di tale documentata sopravvenienza, si tratta di valutare se sussista ancora l’interesse alla decisione del ricorso concernente, come ricordato, l’efficacia del contratto originario; il che equivale a chiedersi se l’attuale assegnazione in favore della sig.ra I.Z. sia subordinata, o meno, all’accertamento in merito al rapporto originario tra l’Amministrazione ed il L..

Reputa, al riguardo, il Collegio che l’inequivoca dichiarazione dell’Amministrazione comunale racchiusa nella memoria del 9.12.2010 – secondo cui "la nuova intestazione ha comportato la cessazione della materia del contendere" – debba essere apprezzata, anche sul piano sostanziale, nel senso di qualificare il rapporto di locazione tra I.Z. ed il Comune di Milano come del tutto autonomo ed indipendente rispetto alla sorte del precedente intercorso con il ricorrente.

Sulla base di tale dichiarazione, che logicamente seppure implicitamente reca con sé l’impegno a tenere fermo il nuovo rapporto di locazione, deve quindi ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti.

Poiché nel merito del ricorso lo stesso sarebbe fondato, per le ragioni già evidenziate in sede cautelare, per il principio della soccombenza virtuale le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione, nella misura liquidata con il dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune di Milano a rifondere a M.L. le spese e gli onorari di lite liquidati nell’importo complessivo di Euro 2.500,00, oltre al 12,5% per spese forfetariamente calcolate, ad Iva e Cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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