T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 210 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. G.B., arruolato nel 1969, ha prestato servizio nella Pubblica Sicurezza, raggiungendo la qualifica di Sovrintendente e Assistente Capo della Polizia di Stato.

Insorte alcune patologie inerenti al servizio, il B. presentò, il 21.6.1995, domanda per l’equo indennizzo e per la pensione, beneficiando frattanto di un periodo di aspettativa.

Con decreto del 13.11.1995, notificato il 13.5.1996, l’Amministrazione ne dispose la dispensa dal servizio per fisica inabilità.

Avverso tale provvedimento egli propose ricorso, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere, sotto vari profili, sul rilievo che fosse contraddittorio ed irragionevole l’avere, prima, concesso al ricorrente un periodo di aspettativa e, poi, dispensato lo stesso dal servizio, nonostante non fosse ancora scaduto il termine di aspettativa, con conseguenze pregiudizievoli in termini di carriera ed ai fini pensionistici.

Accolta la domanda cautelare con ordinanza n. 2858/1996 e dato atto, con successiva ordinanza n. 1736/1997, che la stessa era stata anche "per la gran parte eseguita", in vista della discussione nel merito la difesa del ricorrente ha, con memoria del 10.12.2010, chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere con condanna alle spese.

Nulla ha replicato l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente.

Ciò posto, in disparte ogni altro profilo in rito e nel merito, a distanza di molti anni dai fatti in contestazione, non resta al Collegio che dare atto che, sulla base di quanto dichiarato dal ricorrente e già a suo tempo rilevato dalla Sezione in sede cautelare, la sua pretesa è stata soddisfatta e che, pertanto, è oramai cessata la materia del contendere.

Si ravvisano giustificati motivi, nel peculiare caso di specie, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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