Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 31-01-2011, n. 3371

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Procura Generale di Torino proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale per i Minorenni di Torino del 4 febbraio 2010 nei confronti di D.D.T. e C.C.V., imputati di furto pluriaggravato per la sottrazione dai banchi di un centro commerciale, previa rottura dei cartellini identificativi, di varia merce per un valore totale di Euro 1024,69 per i seguenti motivi: inosservanza o erronea applicazione della legge penale con specifico riferimento all’erronea applicazione dei principi che sorreggono l’istituto dell’imputabilità e nello specifico l’applicazione dell’art. 98 c.p.; contraddittorietà della motivazione che risulta dal testo del provvedimento impugnato.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il Gup ha affermato che "non vi è alcuna prova circa la capacità di intendere e volere degli indagati, che hanno commesso il furto in concorso con tre soggetti maggiorenni e tale prova non può essere acquisita nella fase dibattimentale, tenuto conto che ad oggi sono trascorsi oltre tre anni e mezzo dal fatto. Non essendo pertanto sostenibile l’accusa in dibattimento sotto il profilo della capacità di intendere e di volere, in particolare sotto il profilo della volizione, essendo il disvalore del fatto immediatamente percepibile – va dichiarato il non luogo a procedere… per immaturità al momento del fatto".

La sentenza non applica correttamente, in primo luogo, i principi in materia di imputabilità ritenendo di dover dichiarare il proscioglimento degli imputati dai gravissimi fatti contestati sulla base di una asserita mancanza di prova "circa la capacità di intendere e volere" senza alcuna motivazione sul punto. Infatti proprio perchè la capacità di intendere e di volere del minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni non si presume, si richiede al giudice di merito un’adeguata motivazione sull’accertamento, in concreto, di detta capacità intesa come attitudine del soggetto ed avere la consapevolezza del disvalore sociale dell’atto e delle relative conseguenze e a determinare liberamente la sua condotta in relazione ad esso. Inoltre il suddetto accertamento deve essere rapportato agli episodi criminosi in cui il minore risulta coinvolto. Invero, mentre l’incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha carattere relativo, nel senso che la maturità psichica e mentale del minore e accettabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all’età evolutiva e, quindi, il relativo esame va compiuto con stretto riferimento al reato commesso.

Inoltre nella decisione del giudice di merito si riscontra la contraddizione dedotta dal ricorrente in quanto egli da atto che i due minorenni erano perfettamente in grado di cogliere il disvalore della condotta da loro compiuta. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale dei Minorenni di Torino che esaminerà liberamente la fattispecie attenendosi ai principi espressi sul punto.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale dei Minorenni di Torino.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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