Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 31-01-2011, n. 3364 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.A. proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli in data 13/11/2008 che confermava la sentenza di primo grado con la quale il ricorrente veniva dichiarato; "colpevole del reato ascrittogli ( artt. 81 e 483 c.p.) e, concesse le attenuanti generiche" condannato "alla pena di mesi 2 di reclusione, convertita ex L. n. 689 del 1981, art. 53 e ss. in Euro 2.280,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali".

Deduceva manifesta illogicità della motivazione così come risultava dal testo della sentenza perchè la Corte di Appello di Napoli aveva considerato come indicativi della penale responsabilità dell’imputato una serie di elementi che, laddove fossero stati correttamente valutati, non avrebbero potuto che far emergere la totale estraneità del sottoscritto dai fatti contestatigli.

Infatti i giudici di appello avevano ravvisato la colpevolezza dell’imputato soprattutto sulla base dichiarazioni del teste M., dichiarazioni che se correttamente valutate avrebbero dovuto portare all’assoluzione dell’imputato.

I motivi a sostegno del ricorso sono fondati, C.A. è imputato del delitto di cui all’art. 483 c.p. "perchè, con dichiarazione resa il 7/4/2001, attestava falsamente alla Commissione Elettorale del Comune di Napoli, in un atto pubblico deputato a provare la verità dei fatti in esso affermati, di non aver accettato candidature alla carica di consigliere circoscrizionale in liste diverse da quella alla quale la dichiarazione si riferiva".

La Corte di Appello, con motivazione contraddittoria ed illogica ,ha ritenuto che non avesse rilevanza negativa ai fini del riconoscimento della responsabilità dell’imputato la deposizione del teste M.V., istruttore amministrativo in servizio presso il Comune di Napoli, che aveva autenticato la firma in calce nella seconda lista elettorale la cui falsità ideologica è oggetto della presente fattispecie.

Infatti costui, nel corso della sua deposizione, ha precisato di non essere in grado di ricordare il caso specifico, atteso il gran numero di operazioni simili fatte nello stesso giorno,ed ha più volte affermato che non necessariamente la firma era stata apposta in sua presenza e che era ben possibile che la stessa fosse stata apposta alla presenza di suoi colleghi.

La deposizione del teste M. prova che non vi è alcuna certezza che la firma fu apposta effettivamente dal C. e che fu eseguita la necessaria preventiva identificazione dello stesso.

A ciò deve aggiungersi il risultato equivoco della perizia grafica che ha evidenziato differenze morfologiche tra le scritture di comparazione, sicuramente attribuibili al C., e la firma apposta alla lista elettorale oggetto di causa, pur rilevando" la presenza di segni coattivi appartenenti al patrimonio scrittorio dell’imputato".

Pertanto deve ritenersi fondato il ricorso e la sentenza impugnata deve essere annullata perchè è stata dichiarata la penale responsabilità dell’imputato in assenza di prove certe.

L’annullamento deve essere pronunziato senza rinvio poichè nelle more è maturato il tempo della prescrizione e pertanto il reato deve dichiararsi estinto per prescrizione.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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