T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 207 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il dott. Marco Poppi, relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011, e uditi per le parti i difensori presenti come da verbale;

In data 30 marzo 2010, il ricorrente presentava un esposto al Consiglio notarile di Milano, lamentando una condotta scorretta del notaio Giovanni Maccagno e chiedendo, a carico di quest’ultimo, l’accertamento dell’illecito disciplinare e un intervento conciliativo ex art. 20 del Codice deontologico.

A seguito di istanza di accesso datata 5 maggio 2010 (accolta in data 13 maggio), il notaio D.M. apprendeva che l’istruttoria consiliare era in corso di espletamento.

In esito a successiva istanza di accesso datata 23 luglio 2010, evasa con nota del 14 settembre 2010, apprendeva che il Consiglio aveva assunto i provvedimenti del caso senza ulteriori specificazioni.

Con ulteriore istanza del 17 settembre 2010 chiedeva, pertanto, di poter estrarre copia dei provvedimenti adottati e, in assenza di riscontro nei 30 giorni successivi, proponeva il presente ricorso deducendo:

1. la violazione degli artt. 24 e 25 della L. n. 241/1990 e degli artt. 2, 12 e 13 del "Regolamento relativo all’accesso agli atti presso il Consiglio distrettuale notarile di Milano", rappresentando un interesse tutelato alla conoscenza degli atti richiesti e l’estraneità della vicenda all’esame alle ipotesi di esclusione specificate tanto nella legge che nell’atto regolamentare;

2. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, stante la sussistenza di un suo diretto, concreto ed attuale interesse alla cognizione della suddetta documentazione;

3. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 della L. n. 89/1913 nella parte in cui consente l’estrazione di copia delle deliberazioni consiliari;

4. eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e sviamento, stante l’accoglimento, in un primo tempo, dell’istanza di accesso (3 agosto 2010);

Il Ministero della Giustizia ed il Consiglio notarile, costituitisi in giudizio, hanno diffusamente argomentato l’infondatezza dell’introdotto ricorso, chiedendone la reiezione.

Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio che, diversamente da quanto illustrato nel ricorso, il deducente non è titolare di alcuna "posizione giuridicamente rilevante" per il solo fatto di aver presentato a suo tempo un esposto nei confronti del controinteressato, dovendo la fattispecie all’esame essere catalogata fra le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso.

L’art. 24, comma 6, della L. 7.8.1990, n. 241, dispone, infatti, che "con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi".

L’art. 10 del D.P.R. n. 184/2006, che integra il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", al comma 1, dispone che "i casi di esclusione dell’accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24".

Il "Regolamento relativo all’accesso degli atti presso il consiglio distrettuale notarile di Milano", emanato ai sensi delle disposizioni richiamate, disciplinando i casi di esclusione, contempla, all’art. 13, lett. h), (norma non oggetto di impugnazione), "tutti gli atti relativi a procedimenti disciplinari".

Dal che consegue che alcun diritto può vantare l’istante alla cognizione della rivendicata documentazione.

Nel caso di specie non ricorrerebbero comunque i presupposti di cui all’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, in quanto le ragioni per le quali la documentazione richiesta sarebbe necessaria "per curare o per difendere i propri interessi giuridici" sono esposte in maniera del tutto probabilistica e non rendono palese quale sia la puntuale ragione sottesa alla ridetta richiesta.

Il ricorrente, infatti, allega in via del tutto eventuale la possibilità futura di agire in giudizio o di impugnare i provvedimenti adottati, ponendosi con ciò in contrasto con il principio, pacifico in giurisprudenza ed al quale il Collegio aderisce, in base al quale "in forza del carattere necessariamente attuale e concreto che deve assumere l’interesse all’accesso ai documenti amministrativi, deve essere negata nel caso di specie l’invocata tutela giurisdizionale, dato che l’interesse dell’odierna appellante è stato fatto valere, inammissibilmente, in termini eventuali ed ipotetici" (Cons. St., 6 luglio 2010, n. 4297).

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 3.000,00, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A. in favore del Consiglio notarile e in Euro 1.200,00 in favore dell’Avvocatura distrettuale dello Stato

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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