Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 31-01-2011, n. 3362 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.S. proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 28-10-2009 di conferma della sentenza di primo grado che lo aveva condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi due reclusione, pena sospesa e non menzione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, perchè ritenuto colpevole di violenza privata in danno dell’ex fidanzata P.R..

Come motivo di ricorso deduceva violazione ed inosservanza delle norme penali perchè il ricorrente non aveva commesso alcuna violenza privata, basandosi la condanna unicamente sulle affermazioni della parte offesa.

Il ricorso è infondato e merita il rigetto.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la deposizione della parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato purchè sia sottoposta a indagine positiva circa la sua attendibilità. Infatti, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non è indispensabile applicare le regole di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni. Tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi Sez. 1, Sentenza n. 29372 del 24/06/2010.

A questi principi si è attenuta la Corte di Appello di Catanzaro che ha proceduto ad un rigoroso vaglio di attendibilità la deposizione della persona offesa.

Preliminarmente i giudici di merito hanno sottolineato che non è emersa alcuna contraddizione tra quanto riferito in dibattimento e quanto affermato nella fase procedimentale precedente e che le sue dichiarazioni erano apparse intrinsecamente credibili e genuine anche perchè prive di qualsiasi enfatizzazione.

Esse sono consistite nella descrizione della condotta del M. che, trovata la sua ex fidanzata all’interno di una sala Bowling, l’aveva afferrata per un braccio trascinandola, contro la sua volontà, in prossimità dell’uscita della sala stessa colpendola con schiaffi e calci nella parte finale dell’azione.

La ragazza si era recata nella sala con altri amici i quali non avevano assistito direttamente all’accaduto ma che, escussi in dibattimento come testi, hanno riferito di avere perso di vista la ragazza solo per circa cinque – dieci minuti e di averla trovata con i capelli scompigliati ed in stato di agitazione.

Ai due la P. aveva raccontato la condotta posta in essere dal M. ai suoi danni. Giustamente i giudici di merito hanno ritenuto credibile quanto riferito dalla ragazza, ossia che una volta entrata nella sala la stessa sia stata costretta ad uscirne dalla violenta condotta posta in essere dall’ex fidanzato che l’aveva condotta nei pressi dell’uscita per colpirla con uno schiaffo.

La conferma delle veridicità di quanto riferito dalla parte offesa si rinviene anche nelle dichiarazioni dell’imputato stesso, che ha confermato solo tale ultima parte della condotta, fornendo poi l’ulteriore e poco credibile particolare secondo cui la P. sarebbe volata fuori dal locale solo a seguito dello schiaffo da lui sferratole.

Pertanto è la stessa persona offesa che conferma di aver percosso con uno schiaffo la ex fidanzata e che questa comunque era uscita contro la sua volontà fuori dal locale, così concretandosi la condotta tipica del reato di cui all’art. 610 c.p..

Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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