T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 229 Piano regolatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società esponente è proprietaria di un’area sita nel Comune di Sesto San Giovanni, ove svolge la propria attività industriale di lavorazione del vetro.

Con deliberazione del Consiglio n. 14/2004, il Comune, al termine di un complesso contenzioso che aveva visto quale parte la ricorrente, approvava definitivamente una variante generale al PRG, che era contestata con il presente gravame.

Inoltre, con ulteriore deliberazione consiliare n. 17/2004, era approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, anch’esso oggetto della presente impugnazione.

Questi, in sintesi, i motivi di gravame:

A) sui vizi della variante generale al PRG;

1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, difetto di motivazione, sviamento di potere, travisamento, violazione della LR 30/1994 e dell’art. 3 della legge 241/1990;

2. eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, sviamento di potere;

3. eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento, difetto di istruttoria, sviamento di potere, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;

4. violazione della LR 1/2001, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, travisamento, sviamento di potere, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;

5. violazione dell’art. 28 della legge 1150/1942 e degli articoli 8 e 12 della LR 60/1977, illogicità, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;

6. violazione dell’art. 7 della LR 1/2001, illogicità, ingiustizia manifesta e contraddittorietà;

B) sui vizi del piano di zonizzazione acustica;

1. violazione del DPCM 1.3.1991, della legge 447/1995, del DPCM 14.11.1997, della LR 13/2001, della DGR VII/8313 dell’8.3.2002, della DGR VII/9776 del 12.7.2002, dove si rileva la violazione delle norme statali e regionali che presiedono alla formazione del Piano di zonizzazione acustica;

2. violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento;

3. eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione dei principi di buona fede e dell’art. 97 della Costituzione, sviamento di potere.

Si costituiva in giudizio il Comune di Sesto San Giovanni, concludendo per la reiezione del ricorso.

In data 10.11.2005 il difensore dell’Amministrazione comunale, però, depositava atto di rinuncia al mandato alle liti.

Alla pubblica udienza del 13.1.2011, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, evidenzia il Collegio come la rinuncia al mandato difensivo da parte del legale del Comune non impedisca la decisione della presente controversia, visto che la rinuncia alla procura alle liti non ha effetto fino alla sostituzione del difensore (cfr. art. 85 del codice di procedura civile, applicabile in virtù del generale richiamo contenuto nell’art. 39 del codice del processo amministrativo).

2. Il ricorso deve reputarsi in parte improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, con riguardo ai motivi rivolti contro il provvedimento di variante urbanistica, motivi esposti da pag. 9 a pag. 23 dell’atto introduttivo, come risulta dalla dichiarazione di perdita di interesse alla decisione, effettuata dalla parte ricorrente nel proprio atto del 3.12.2010 e ribadita all’udienza di discussione del 13.1.2011.

3. Permane, invece, l’interesse ad una decisione di merito con riguardo all’impugnazione proposta contro le deliberazioni sulla zonizzazione acustica dell’area ove l’esponente svolge la propria attività di impresa.

In particolare, la deliberazione consiliare n. 17 del 2004 classifica l’area dell’esponente in classe V, secondo la definizione di quest’ultima contenuta nel DPCM 14.11.1997 allegato 1 tabella A, quindi relativa ad aree prevalentemente industriali, in cui i limiti di emissione sonora sono pari a 65 decibel (dB) nelle ore diurne e 55 decibel in quelle notturne (cfr. la tabella B allegata al citato DPCM).

La ricorrente contesta tale classificazione, sostenendo che, per la natura della propria attività e per i caratteri della zona ove la stessa è sita, l’unica idonea classificazione sarebbe stata in classe VI (aree esclusivamente produttive, con limiti di emissioni diurni di 65 dB e notturni anch’essi di 65 dB).

In sede di osservazioni alla proposta di piano di zonizzazione, l’esponente aveva chiesto espressamente l’inserimento in classe VI, ma l’Amministrazione aveva respinto tale richiesta, confermando – in sede di approvazione definitiva del piano – la classificazione in classe V.

La decisione finale del Comune di Sesto San Giovanni appare però – per le ragioni che si esporranno – viziata da difetto di istruttoria e da erronea rappresentazione dei fatti, con conseguente vizio della motivazione della deliberazione di approvazione del piano di zonizzazione.

Sul punto, occorre dapprima evidenziare come, nel corso delle complesse trattative intercorse fra la società esponente e l’Amministrazione comunale al fine di risolvere diverse questioni circa l’attività della prima, le parti fossero giunte ad un’intesa, raccolta nel verbale di riunione del 27.1.2003, sottoscritto da entrambe, nel quale si dava atto che i livelli di rumorosità della V. Spa avrebbero rispettato i limiti di legge "per le zone esclusivamente industriali" (cfr. doc. 10 della ricorrente, vale a dire la copia del verbale citato, cui è allegata la lettera del Comune in data 30.1.2003, che menziona l’avvenuta approvazione dell’accordo succitato con deliberazione di Giunta n. 24 del 28.1.2003).

Nella relazione del tecnico comunale, di risposta alle osservazioni della società istante (cfr. doc. 26 della ricorrente, pag. 14), non si fa cenno al pregresso accordo, sostenendosi invece che la società avrebbe prodotto tardivamente una propria valutazione di impatto acustico, relativa al problema della corretta classificazione.

Reputa peraltro il Tribunale che la citata tardività di trasmissione (23 maggio 2003 anziché 23 aprile 2003), non costituisca di per sé un ostacolo assoluto all’esame della documentazione tecnica, visto sia il carattere normalmente non perentorio dei termini del procedimento amministrativo sia la necessità di garantire la completezza dell’istruttoria, soprattutto su questioni caratterizzate da grande complessità.

Peraltro il tecnico della P.A., anche prescindendo dall’asserito ritardo nell’invio della relazione, sostiene (cfr. il citato doc. 26, pag. 14, lett. b), che quest’ultima evidenzierebbe livelli di pressione sonora compatibili con la classificazione proposta dal Comune (classe V, con limiti notturni di 55 dB).

Tale ultima affermazione è però smentita in fatto, visto che tutte le relazioni acustiche di parte ricorrente evidenziano invece il superamento del limite notturno di 55 dB, proprio della classe V, in contrapposizione al limite notturno di 65 dB previsto per la classe VI.

In particolare, la relazione del 21.2.2002 a cura dell’ing. Chiorazzo, individua un livello sonoro notturno di 6163 dB, superiore al limite notturno previsto per la classe V (cfr. la citata relazione, doc. 17 dell’esponente, pag. 31), mentre la simulazione esposta a pag. 34 della relazione stessa mostra, al confine dell’azienda, un’emissione di oltre 64 dB, che solo attraverso opportuni accorgimenti tecnici potrà essere ridotta a 5758 dB in periodo notturno, valore questo compatibile con la classe VI ma non con quella V (55 dB), scelta invece dal Comune.

Le conclusioni della relazione tecnica della parte privata del 2002 sono state poi confermate dall’ulteriore perizia di parte redatta il 24.6.2004 dall’ing. Emanuele Carini (cfr. doc. 16 della ricorrente), nella quale si evidenziano sia gli errori procedimentali compiuti dall’Amministrazione, sia gli errori nei tempi e nei modi delle misurazioni, effettuate in periodo diurno e non in quello, ben più critico, notturno (cfr. il citato doc. 16, pagg. 20 e seguenti).

Fra l’altro, come ben esposto dall’ing. Carini, il Comune di Sesto ha più volte dichiarato di avere effettuato misure del rumore su vari punti del territorio, avente tutte una durata di circa 20 minuti (cfr. a tale proposito la relazione del tecnico comunale dott. Grimaldi, doc. 15 della ricorrente, punto 3.2.2.1), mentre, nella realtà, molte misure hanno avuto una durata brevissima, assai inferiore al citato limite di 20 minuti (cfr. le tabelle con i grafici allegati al citato doc. 15, dalle quali risulta che, in una pluralità di casi, la durata della misura è stata – ad esempio – di 16 minuti e 17 secondi, 10 minuti e 2 secondi, 4 minuti e 58 secondi, 6 minuti e 16 secondi).

Questa palese contraddizione nell’attività dell’Amministrazione, fra l’altro risultante chiaramente da un documento proveniente dalla medesima, dimostra ancora il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti in cui è incorso il Comune.

Il gravame deve quindi accogliersi, per le ragioni suesposte, con assorbimento di ogni altra censura.

Per effetto dell’accoglimento succitato devono annullarsi in parte – limitatamente cioè alla zonizzazione acustica relativa all’area della società esponente – le deliberazioni consiliari del Comune di Sesto San Giovanni, n. 17 del 2004 e n. 31 del 2003, con obbligo per l’Amministrazione comunale di determinarsi nuovamente sulla classificazione acustica dell’area della ricorrente, previa adeguata istruttoria e tenuto conto di quanto emerso nella presente controversia.

4. Il particolare andamento della causa, caratterizzata dal venir meno dell’interesse dell’esponente su gran parte delle censure proposte, giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e lo accoglie per la restante parte, nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla in parte qua le deliberazioni del Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni n. 17 del 6.4.2004 e n. 31 del 12.6.2003.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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