REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 dicembre 2008, n. 69 Modifica del regolamento di esecuzione sull’ordinamento del commercio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 27 gennaio 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4399 del 24 novembre 2008; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. La lettera c) del comma 1 dell’art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’ cosi’ sostituita: «c) miglioramento del servizio da rendere agli utenti, da attuarsi prevedendo tipologie strutturali degli impianti, adeguati alle esigenze dell’utenza;». 2. La lettera f) del comma 1 dell’art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’ abrogato. 3. La lettera b) del comma 2 dell’art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’ cosi’ sostituito: «b) analisi critica delle disfunzioni e degli squilibri emergenti e formulazione di indicazioni operative per la razionalizzazione della rete attraverso operazioni di trasferimento, ristrutturazione e chiusura di impianti;».

Art. 2
1. Il comma 1dell’art. 20 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’ cosi’
sostituito:
«1. Per impianto di distribuzione di carburanti si intende un
complesso unitario costituito da uno o piu’ apparecchi di erogazione
di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e
accessori, nonche’ da almeno un locale ufficio, da un deposito e da
un locale per i servizi igienici. I distributori di carburante ad uso
privato interno e quelli situati in localita’ montane o isolate e
funzionanti esclusivamente con apparecchiatura self-service a
pagamento anticipato (pre-payment), non necessitano di locali
ufficio, deposito e servizi igienici.».
2. Il comma 2 dell’art. 20 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’
cosi’ sostituito:
«2. La domanda di autorizzazione all’installazione e al
trasferimento e alla modifica di impianti, deve essere presentata
assieme ad un’autocertificazione corredata della documentazione
prescritta e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro
tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato,
iscritto al relativo albo professionale o abilitato ai sensi delle
specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione europea,
attestanti il rispetto delle prescrizioni, delle disposizioni e degli
indirizzi di cui all’art. 16, comma 2, della legge.».
3. Il comma 4 dell’art. 20 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’
cosi’ sostituito:
«4. L’autorizzazione all’esercizio degli impianti di
distribuzione di carburanti, con esclusione di quelli privati
interni, consente di porre in vendita in locali attrezzati e nel
rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, tutti i prodotti
indicati nella tabella speciale riservata ad essi. Consente inoltre
gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei
veicoli a motore di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. La
superficie di vendita non puo’ essere superiore a quella delle
piccole strutture di vendita di cui all’art. 4 della legge.».
4. Il comma 5-bis dell’art. 20 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’
abrogato.

Art. 3 1. Il comma 1 dell’art. 20-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e’ cosi’ sostituito: «1. Per garantire l’ampliamento della rete distributiva del gas metano, tutti i nuovi impianti da realizzarsi in zone servite dalla rete di gas metano, anche a seguito di trasferimento, devono prevedere l’erogazione del gas metano. Qualora la zona non sia servita dalla rete di gas metano, l’impianto deve prevedere l’erogazione del gas di petrolio liquefatto (GPL) o di altri prodotti a basso impatto ambientale. L’installazione di distributori per l’erogazione del gas metano, ovvero del gas di petrolio liquefatto (GPL) e di altri carburanti a basso impatto ambientale costituisce criterio di priorita’, in caso di domande concorrenti, per la realizzazione di nuovi impianti in localita’ montane o isolate. L’obbligo di installazione del gas metano o del gas di petrolio liquefatto non sussiste nel caso di impianti aventi funzione di pubblica utilita’ o comunque realizzati in comuni montani o nelle localita’ isolate privi o carenti di impianti di distribuzione di carburante. Le disposizioni di cui sopra hanno carattere transitorio e trovano applicazione per un periodo di tre anni dalla data della loro entrata in vigore, salvo proroga da parte della Giunta provinciale.».

Art. 4
1. La lettera f) del comma 1 dell’art. 22 del decreto del
Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e
successive modifiche, e’ abrogato.

Art. 5 1. Le domande di autorizzazione all’installazione e al trasferimento e alla modifica di impianti presentate prima della data di entrata del presente regolamento, sono esaminate e decise sulla base delle previdenti disposizioni. Il presente decreto sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 1° dicembre 2008 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2009, registro n. 1, foglio n. 1 (Omissis).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0140&tmstp=1258100416680

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