Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-10-2010) 31-01-2011, n. 3358

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14-10-2009 il Giudice Monocratico del Tribunale di Latina confermava nei confronti di D.P. la sentenza emessa dal Giudice di Pace del luogo in data 11-12-2003 con la quale il suddetto imputato, era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 612 c.p. commesso in danno di D.A.I. (minacciata di ingiusto danno con l’espressione "Se non te ne vai via ti macino – se non ti togli ti macino con il trattore", come indicato in rubricale condannato alla pena di Euro 40,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore, deducendo in primo luogo – ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), in relazione all’art. 530 cpv. c.p.p. – la contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza. A riguardo evidenziava che il Giudice di appello aveva ritenuto inattendibili sia le deposizioni rese dai testi di accusa che quelle dei testi a difesa dell’imputato, e che pertanto avrebbe dovuto assolvere il prevenuto ai sensi dell’art. 530 cpv. c.p.p.. Riteneva censurabile inoltre il giudizio di penale responsabilità desunto dalle sole dichiarazioni della persona offesa dal reato e dalla nuora della stessa, essendo le predette coindagate in procedimenti connessi, onde tali deposizioni non avrebbero dovuto essere valutate, ad avviso del ricorrente, ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 3.

In base a tali rilievi la difesa censurava alcune valutazioni delle deposizioni espresse in sentenza, che evidenziavano l’inadeguatezza degli elementi di prova, e la contraddittorietà della motivazione.

(come a fl.2 del ricorso).

Peraltro il difensore rilevava il travisamento della deposizione resa dal teste S. come da motivi a fl.3 rilevando che non era corretto ritenere che tale teste non fosse in grado di riferire l’orario dell’episodio.

Per questa ed altre contraddittorie valutazioni di merito la difesa evidenziava che il giudizio di colpevolezza era scaturito da mere illazioni, ritenute arbitrarie, che non si sarebbero potute ritenere valide ai fini probatori.

Inoltre rilevava che il giudice di appello – valutando la deposizione della persona offesa e quella della nuora – indicate in sentenza a fondamento del giudizio di responsabilità dell’imputato, avrebbe dovuto tener conto – ai fini dell’attendibilità delle testimonianze – del grave stato di conflitto esistente tra le parti, nell’ambito del nucleo familiare, essendo sia la parte lesa che la nuora imputate in procedimento relativo al medesimo episodio, a seguito di querela sporta dall’imputato.

Infine deduceva che il reato risultava estinto per prescrizione.

In base a tali elementi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Devono ritenersi dotati di fondamento i motivi di ricorso inerenti alla contraddittorietà della impugnata sentenza.

Invero il Giudice di appello, alla stregua di quanto argomentato in merito alla valutazione delle deposizioni testimoniali richiamate ai fl. 4 5 della sentenza, ove si indicano le testimonianze rese da S., G. e Se., oltre la deposizione di D. E., rilevava che tali deposizioni apparivano del tutto generiche, valutando com scarsamente attendibile il teste S. precisando che tali testi non avevano percepito la minaccia contestata a carico dell’imputato. D’altra parte lo stesso giudice ha concluso, senza precisare quale fosse l’iter logico posto a fondamento del giudizio di colpevolezza, e senza menzionare elementi di riscontro, che gli elementi tratti dalle deposizioni testimoniali non contrastavano le dichiarazioni della parte lesa.

In tal senso la sentenza risulta dunque essenzialmente carente e peraltro generica nelle valutazioni inerenti alle prove addotte a sostegno del giudizio di colpevolezza dell’imputato.

Per tali motivi la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo giudizio,dato che non si rileva l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, di anni sette e mesi sei secondo la formula previgente dell’art. 157 c.p., scadente alla data del 19 gennaio 2010, tenuto conto del periodo di sospensione per mesi dieci e giorni 18.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Latina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *