T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 26-01-2011, n. 238 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 18 settembre 2006 e depositato il 3 ottobre successivo, i ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione paesistica prot. n. 5325 del 20 aprile 2006, rilasciata dal Comune di Teglio alla A.E. S.r.l., per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti e strutture connesse, il permesso di costruire o il titolo edilizio tacito eventualmente rilasciato con riferimento al predetto intervento e l’autorizzazione petrolifera eventualmente rilasciata dal Comune di Teglio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 32 del 1998.

Avverso i predetti atti vengono dedotte le censure di violazione e falsa interpretazione dell’art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 38 del 1998 e dell’art. 6, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2004, di eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e carenza di istruttoria.

Ulteriori censure si riferiscono alla violazione e falsa interpretazione dell’art. 9 della Costituzione e dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004, all’eccesso di potere per sviamento, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, palese contrasto con il provvedimento istitutivo del vincolo paesaggistico ( D.M. 11 maggio 1968) e con i criteri per l’esercizio delle funzioni subdelegate dalla legge regionale n. 18 del 1997 e dagli artt. 80 e ss. della legge regionale n. 12 del 2005, all’illogicità manifesta, alla carenza di istruttoria e di motivazione e all’illegittimità derivata del titolo edilizio.

Infine vengono dedotti la violazione e falsa interpretazione dell’art. 338 del R. D. n. 1265 del 1934, come modificato con la legge n. 166 del 2001, l’eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e carenza di istruttoria.

Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 4 giugno 2007 e depositato il 29 giugno successivo, i ricorrenti hanno impugnato sia la deliberazione del Consiglio comunale di Teglio n. 11 del 3 aprile 2007 con cui è stato approvato il Piano cimiteriale, nonché il Piano cimiteriale nella parte relativa alle previsioni riguardanti il Cimitero del paese di Teglio, in località San Martino, sia la deliberazione del Consiglio comunale di Teglio n. 12 del 3 aprile 2007 con cui è stata ridotta la fascia di rispetto cimiteriale a metri 50, nonché, per quanto occorra, i pareri resi dall’A.S.L. della Provincia di Sondrio e dall’A.R.P.A. Lombardia, rispettivamente il 19 gennaio 2007 e il 17 gennaio 2007.

Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione e falsa interpretazione dell’art. 42 del T.U.E.L., dell’art. 3 della legge regionale n. 23 del 1997 e dell’art. 3, comma 14, della legge regionale n. 1 del 2001.

Ulteriori censure attengono alla violazione e falsa interpretazione degli artt. 6 e 8 del regolamento regionale n. 6 del 2004 e all’eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Infine, vengono dedotte le doglianze di violazione e falsa interpretazione dell’art. 9 della legge regionale n. 22 del 2003 e dell’art. 6 del regolamento regionale n. 6 del 2004, di sviamento di potere e di eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e carenza di istruttoria.

3. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 28 settembre 2007 e depositato il 26 ottobre successivo, i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Teglio n. 16 del 12 giugno 2007 con cui è stato riapprovato il Piano cimiteriale, in seguito al disposto annullamento del precedente, nonché il Piano medesimo nella parte relativa alle previsioni riguardanti il Cimitero del paese di Teglio, in località San Martino e, per quanto occorra, i pareri resi dall’A.S.L. della Provincia di Sondrio e dall’A.R.P.A. Lombardia, rispettivamente il 30 maggio 2007 e il 29 maggio 2007.

Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione e falsa interpretazione dell’art. 42 del T.U.E.L.

Inoltre vengono dedotte le censure di violazione e falsa interpretazione dell’art. 9 della legge regionale n. 22 del 2003, del D.P.R. n. 285 del 1990 e del regolamento regionale n. 6 del 2004, di eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e carenza di istruttoria.

4. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 21 maggio 2008 e depositato il 12 giugno successivo, i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Teglio n. 3 del 23 febbraio 2008 con cui è stata ridotta la fascia di rispetto cimiteriale e, per quanto occorra, del parere reso dall’A.R.P.A. Lombardia in data 9 ottobre 2007, nonché dell’eventuale parere reso dall’A.S.L. della Provincia di Sondrio.

Avverso i predetti provvedimenti, viziati per illegittimità derivata, vengono dedotte le censure di violazione e falsa interpretazione dell’art. 9 della legge regionale n. 22 del 2003, del D.P.R. n. 285 del 1990 e del regolamento regionale n. 6 del 2004, di eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e carenza di istruttoria.

5. Con un quarto ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 27 aprile 2009 e depositato il 19 maggio successivo, i ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione paesistica prot. n. 16122 del 17 dicembre 2008, rilasciata dal Comune di Teglio alla A.E. S.r.l., in relazione al nuovo progetto per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti e strutture connesse e, per quanto occorra, della deliberazione del Consiglio comunale di Teglio n. 53 del 27 novembre 2008 con cui è stata recepita nel P.R.G. la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale disposta con la delibera consiliare n. 3/2008.

Avverso i predetti provvedimenti, viziati per illegittimità derivata, vengono dedotte le censure di violazione e falsa interpretazione dell’art. 9 della legge regionale n. 22 del 2003, del D.P.R. n. 285 del 1990 e del regolamento regionale n. 6 del 2004, di eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e carenza di istruttoria.

Con ulteriori doglianze si deducono la violazione e falsa interpretazione dell’art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 38 del 1998 e dell’art. 6, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2004, l’eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e carenza di istruttoria.

Infine, si deducono la violazione e falsa interpretazione dell’art. 9 della Costituzione, dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004, l’eccesso di potere per sviamento, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, palese contrasto con il provvedimento istitutivo del vincolo paesaggistico ( D.M. 11 maggio 1968) e con i criteri per l’esercizio delle funzioni subdelegate dagli artt. 80 e ss. della legge regionale n. 12 del 2005, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Teglio, che ha chiesto il rigetto sia del ricorso introduttivo che di quelli per motivi aggiunti.

6. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia sia i ricorrenti che il Comune di Teglio hanno evidenziato che, in seguito alla rinuncia da parte della controinteressata A.E. alla realizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante, sarebbe venuto meno l’interesse in relazione al ricorso introduttivo, al primo e al quarto ricorso per motivi aggiunti. Con riferimento al secondo e al terzo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno sostenuto di avere ancora interesse, mentre il Comune, oltre a ribadire un originario difetto di interesse ad agire, ha affermato la carenza di interesse anche in relazione ai restanti ricorsi per motivi aggiunti (il secondo e il terzo).

7. Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, la controversia è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso introduttivo, il primo ricorso per motivi aggiunti e il quarto ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, come evidenziato sia dai ricorrenti che dal Comune, la controinteressata A.E. S.r.l. ha rinunciato alla realizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante e delle strutture connesse, come risulta dalla documentazione allegata dalla difesa del Comune alla memoria depositata il 18 novembre 2010 (all. 27).

2. Con riferimento al secondo e terzo ricorso per motivi aggiunti, rivolti avverso le delibere del Consiglio comunale di Teglio che hanno approvato un nuovo Piano cimiteriale e ridotto la fascia di rispetto di tutti i cimiteri siti nel territorio comunale a 50 metri (con l’eccezione del Cimitero di San Martino dove la fascia di rispetto viene individuata ad 80 metri sul fronte est), va verificata, in via preliminare, la sussistenza (rectius, persistenza) dell’interesse ad agire, atteso che, con la rinuncia della controinteressata alla realizzazione dell’impianto di distribuzione del carburante, le impugnazioni si rivolgono esclusivamente contro gli atti di approvazione del predetto nuovo Piano cimiteriale.

2.1. Trattandosi di un atto a contenuto generale, le cui previsioni risultano prive di effetti immediatamente lesivi per la sfera giuridica degli esponenti persone fisiche (dovendosi ritenere non legittimata in tale frangente l’Associazione), è necessario attendere l’adozione di un atto applicativo che attualizzi l’interesse ad agire dei predetti ricorrenti, per poter ritenere ammissibile un gravame avverso gli atti impugnati con i ricorsi sopra indicati (Consiglio di Stato, VI, 8 settembre 2009, n. 5258; T.A.R. Molise, I, 23 settembre 2010, n. 1050).

2.2. Quanto evidenziato in precedenza determina l’inammissibilità del secondo e del terzo ricorso per motivi aggiunti.

3. In conclusione, il ricorso introduttivo, il primo e il quarto ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse; il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.

4. In ragione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili il ricorso introduttivo, il primo e il quarto ricorso per motivi aggiunti; dichiara inammissibili il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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