T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 26-01-2011, n. 236 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 23 dicembre 2010 e depositato il 4 gennaio 2011 successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione contributo ex D. Lgs 109/98, come modificato dal D. Lgs n. 130/00, delibera n. 2635/10, emesso dal Comune di Milano – Settore Politiche della Famiglia in data 25 ottobre 2010, e comunicato con raccomandata r.r. del 27 ottobre 2010.

Nel ricorso si evidenzia come il nucleo familiare della ricorrente sarebbe in possesso di tutti i requisiti per poter beneficiare della provvidenza economica, come dimostrato dalla documentazione trasmessa integralmente agli uffici comunali. Inoltre il Comune non avrebbe comunicato l’avviso di avvio del procedimento finalizzato al rigetto della domanda, pur essendo stata consegnata tutta la documentazione necessaria e non essendo mai pervenuta all’indirizzo della ricorrente la comunicazione riguardante la richiesta di integrazione documentale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio di almeno un controinteressato e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alla parte presente alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato.

2. Come evidenziato anche dal Comune resistente, il gravame non è stato notificato a nessuno dei controinteressati, ossia ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria allegata (contraddistinta con la lettera A) alla determina dirigenziale del 15 ottobre 2010 (prot. n. 820931/2010), cui è pure allegato (contraddistinto con la lettera L) l’elenco, contenente anche il nome della ricorrente, di coloro che sono stati esclusi dal predetto beneficio perché la domanda non è stata completata con la documentazione richiesta. Trattandosi di un contributo riservato a non più di 80 soggetti per trimestre (delibera n. 1964/2008, pag. 4), la ricorrente avrebbe dovuto notificare il gravame ad almeno uno dei beneficiari utilmente collocati nella graduatoria, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe determinato l’esclusione di uno di essi o un posizionamento diverso nella graduatoria (ex multis, Consiglio di Stato, VI, 27 giugno 2006, n. 4107; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 maggio 2010, n. 1531).

3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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