T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 26-01-2011, n. 235 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione;
Svolgimento del processo

Con ricorso non notificato e depositato in giudizio il 27 dicembre 2010, il ricorrente ha impugnato il decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Milano in data 12 novembre 2010 con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di emersione ex l. 102/2009 presentata a suo favore.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione del Testo unico dell’immigrazione, in particolare degli artt. 4 e 5 in combinato disposto con l’art. 13, comma 2, lett. a e b; viene altresì dedotta la lesione del diritto di difesa.

Con decreto cautelare n. 1519/2010 è stata respinta la domanda di sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensiva.

Alla Camera di consiglio del 17 gennaio 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, pur in assenza del procuratore della parte ricorrente, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come evidenziato nella parte in fatto, il ricorso non risulta notificato né all’Autorità emanante né ad altri soggetti.

Invero, secondo il disposto dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., "qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza…".

Dal chiaro tenore letterale della disposizione citata deriva che, in mancanza di notificazione del ricorso all’autorità emanante, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile (cfr., T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 novembre 2010, n. 7267; nel vigore della previgente disciplina, Consiglio di Stato, VI, 23 gennaio 2006, n. 183).

3. Nulla per le spese, non essendosi costituito alcun soggetto resistente o controinteressato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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