T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 26-01-2011, n. 234 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Riferiscono i ricorrenti di essere comproprietari di un appartamento al primo piano e di un connesso laboratorio artigianale posto al piano terra, e di avere adibito la copertura del suddetto laboratorio a terrazzo di pertinenza del cit. appartamento.

In occasione della sanatoria di cui all’art. 39 della legge n. 724/1994 gli esponenti avrebbero, pertanto, presentato apposita domanda per la trasformazione del lastrico di copertura del laboratorio in terrazza al servizio dell’appartamento, attestando l’utilizzazione risalente al 1992, come documentata, tra l’altro, da una scrittura privata risalente al mese di dicembre 1992 e intercorsa tra gli attuali ricorrenti e tale Mariani Armando, confinante e autore di un esposto all’Autorità comunale sull’abuso di cui è causa.

A seguito del diniego espresso dal Comune di Caronno P.lla, con il provvedimento in epigrafe indicato è stato interposto l’odierno gravame, affidato ai motivi meglio specificati in seguito.

Si è costituito il Comune di Caronno Pertusella.

Alla pubblica udienza del 23.02.2010 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato a verbale che è deceduto il difensore nominato dalla parte resistente.

Con ordinanza n.75/2010 la Sezione ha conseguentemente dichiarato la interruzione del processo, salvi gli effetti della riassunzione.

In data 6.5.2010 il patrocinio ricorrente ha depositato atto di riassunzione, notificato al Comune il 24.4.2010.

Con comparsa del 10.6.2010 si è costituito nuovamente il Comune di Caronno Pertusella, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Alla pubblica udienza del 23.11.2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di eccesso di potere per motivazione carente, travisamento ed erroneità dei presupposti, perplessità e manifesta ingiustizia, omessa istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della legge n. 724/1994.

Ciò, poiché, a fronte del principio di prova offerto dai richiedenti la sanatoria per comprovare il rispetto del limite temporale di realizzazione dell’abuso al 31.12.1993 (dichiarazione sostitutiva di notorietà), l’amministrazione non avrebbe effettuato alcun autonomo accertamento, ma si sarebbe accontentata di due soli elementi, e, cioè:

a) l’avvenuta presentazione, nel corso del 1994, di una domanda per il mutamento di destinazione d’uso del lastrico solare del laboratorio in terrazzo, da intendere, in realtà, come richiesta di sanatoria della soluzione precaria in essere, ossia la delimitazione dello spazio a terrazza con vasi di fiori;

b) l’esposto del vicino che denunciava l’installazione da parte dei ricorrenti, nel pomeriggio del 17.12.1994, di un parapetto in acciaio inossidabile e di vasi contenenti piante e cespugli vari sul tetto dell’officina.

Il motivo è infondato.

La documentazione richiamata dall’amministrazione nel diniego oggetto d’impugnazione è senz’altro idonea a rappresentare le ragioni della decisione assunta, palesando in modo tutt’altro che equivoco la inesistenza, entro il termine del 31.12.1993, del parapetto in acciaio inox oggetto della domanda di sanatoria.

In effetti, anche dalla lettura del ricorso (dichiarato perento con decreto del 29.06.2005) proposto dai medesimi odierni ricorrenti avverso il diniego della domanda di concessione edilizia, avanzata in un primo tempo in relazione alle medesime opere oggetto della successiva richiesta di sanatoria, emerge con chiarezza come l’uso del solaio di copertura del laboratorio a terrazzo sarebbe, bensì, avvenuto "di fatto", ma, "senza alcuna opera edilizia", per cui si rendeva necessaria " la posa di parapetto in inox, per evidenti esigenze di sicurezza e protezione dello spazio e quale soluzione definitiva rispetto alla collocazione "precaria"….di vasi per piante" (cfr. pg. 3 del cit. ricorso).

Ebbene, anche tenendo conto delle foto prodotte a corredo della domanda di sanatoria, nonché, della scrittura privata intercorsa in data 18.12.1992 con il confinante, resta comunque confermata la circostanza che l’uso del lastrico in questione, in data anteriore al dicembre 1993, sarebbe avvenuto in modo assolutamente precario, attraverso un’apertura praticata al parapetto del balcone dell’appartamento del primo piano, avente l’affaccio sul predetto lastrico e con la collocazione perimetrale sul medesimo lastrico di vasi con piante di lauro.

Non è chi non veda come l’assenza di un parapetto, ricavabile dai summenzionati documenti, se da un lato rende evidente la difformità tra la situazione dichiarata nella domanda di condono (ove, a ben vedere, si fa esplicito riferimento all’esistenza di un corrimano in acciaio inox), e quella esistente di fatto alla data del 31.12.1993, d’altro canto offre un’indicazione univoca nel senso della inutilizzabilità, entro la predetta data, del suddetto lastrico come terrazzo. In altri termini, si deve escludere la destinazione a terrazzo in assenza della realizzazione di opere che, come un parapetto o una ringhiera et similia, risultano indispensabili alla funzionalità della suddetta destinazione, in quanto volte a garantire la necessaria protezione degli astanti, evitando la caduta nel vuoto di persone o di oggetti.

Ne consegue la infondatezza del primo motivo.

2. Con il secondo motivo si denuncia l’eccesso di potere per omessa attuazione del contraddittorio e sviamento, atteso che, nessun momento di collaborazione con gli interessati sarebbe stato attivato dall’amministrazione, anche per raccogliere elementi di approfondimento rispetto al quadro correlato alla presentazione dell’esposto da parte del vicino, peraltro non contestualmente notificato ai richiedenti il condono.

Il motivo è infondato.

Trattandosi di diniego di condono, vale qui osservare come alcuna comunicazione di avvio del procedimento andava effettuata ai ricorrenti, dal momento che sono gli stessi interessati ad aver attivato la procedura di che trattasi con la presentazione della domanda di sanatoria. È pacifico, in tal senso, che con riferimento ai procedimenti ad iniziativa di parte non è configurabile un onere di informazione ai fini di veder tutelato il proprio interesse alla partecipazione procedimentale (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, 6 febbraio 2008, n. 102; T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 12 marzo 2002, n. 486).

Né, d’altra parte, l’amministrazione può dirsi tenuta a comunicare all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di condono edilizio presentata, laddove – come nel caso che qui occupa – l’eventuale apporto argomentativo derivante dalle controdeduzioni alle possibili ragioni del diniego non avrebbe potuto cambiare in alcun modo l’esito del provvedimento finale in concreto adottato dall’amministrazione comunale.

3. Con il terzo motivo gli esponenti censurano l’eccesso di potere per difetto di motivazione, poiché il diniego gravato non indicherebbe con precisione la norma violata.

Anche l’ultima censura risulta infondata, giacché l’impugnato diniego rinvia chiaramente all’art. 39 della legge n. 724, laddove viene individuato nel 31.12.1993 il limite temporale di operatività della sanatoria di che trattasi.

4. In definitiva, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.

5. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente e a favore dell’intimato Comune nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre gli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *