T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 26-01-2011, n. 233 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che l’istituto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, di stretta elaborazione giurisprudenziale, è stato espressamente previsto dal legislatore delegato al riordino del processo amministrativo, in particolare all’art. 35 co. I° lett. c), d.lgs. n. 104/2010, fra l’altro, per i casi in cui "nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione,…";

Considerato che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, la sopravvenuta carenza di interesse opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l’amministrato, atteso che, in caso contrario, soccorre l’istituto limitrofo della cessazione della materia del contendere, che si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (cfr. ora l’art. 34 u.co c.p.a.);

Ritenuto che, nel caso che qui occupa, mentre non vi sono elementi sufficienti per valutare la cessazione della materia del contendere, non si rinvengono ostacoli alla richiesta declaratoria di improcedibilità, di cui alla dichiarazione depositata agli atti da parte ricorrente;

Considerato, infine, che – proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente – la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte (cfr. Consiglio di Stato SEZ. IV – sentenza 31 dicembre 2009 n. 9292);

Vista l’adesione alla compensazione delle spese espressa dall’Avvocatura erariale (con nota del 3.12.2010 agli atti) e la mancata opposizione della restante parte costituita;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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