Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2011, n. 5061 Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Cooperativa Edilizia Oclete a r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stato negato alla stessa il diritto al rimborso degli interessi maturati su un credito d’imposta risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno 1986.

In particolare, il giudice a quo ha ritenuto che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso decorresse dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e che, quindi, nella specie, essendo stata la dichiarazione presentata il 21 gennaio 1987, la domanda di rimborso proposta in data 28 maggio 1997 fosse tardiva.

L’intimata Agenzia delle entrate, Ufficio di Roma (OMISSIS), non si è costituita.

2. All’esito dell’udienza del 24 settembre 2004, per la quale il ricorso era stato originariamente fissato, il Collegio, premesso che il ricorso, proposto nei confronti del "Ministero dell’economia e delle finanze, quale organo preposto all’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma (OMISSIS)", doveva intendersi rivolto nei confronti di quest’ultimo Ufficio, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in ordine all’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti di un ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate.
Motivi della decisione

1. Va preliminarmente risolta in senso affermativo la predetta questione attinente all’ammissibilità del ricorso, alla luce del principio affermato dalle Sezioni unite con le sentenze nn. 3116 e 3118 del 2006. 2. Con l’unico motivo formulato, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, nel testo originario – applicabile nella fattispecie ratione temporis – introdotto dal D.P.R. n. 24 del 1979, censura la sentenza impugnata per avere il giudice di merito ritenuto che l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso degli interessi su credito d’imposta esposto in dichiarazione va individuato nel novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, anzichè dopo il decorso di ventisette mesi dalla data di detta presentazione.

Il ricorso è fondato.

Costituisce ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in tema di IVA, il credito del contribuente per interessi moratori sui rimborsi delle eccedenze di imposta versata, che costituisce obbligazione accessoria ed autonoma rispetto a quella relativa al capitale, decorre dal giorno di scadenza del termine di pagamento dei rimborsi (secondo il D.L. n. 417 del 1991, art. 1, comma 16, convertito nella L. n. 66 del 1992), cioè dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ( D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38 bis), e si prescrive, ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., in dieci anni dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal novantesimo giorno successivo alla data in cui il credito del contribuente, indicato nella dichiarazione annuale IVA, si consolida, essendo decorsi due anni senza che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento; quando invece il contribuente abbia richiesto il rimborso accelerato, ai sensi del comma 2, dell’art. 38 bis cit., e siano state adempiute le relative formalità, il credito diviene esigibile il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, decorrendo pertanto da tale giorno sia gli interessi, che la prescrizione (Cass. nn. 19510 del 2003, 28024 del 2008, 7180, 23843, 23845, 25717 del 2009, 2589 del 2010).

Poichè è incontestato che nel caso in esame la contribuente ha richiesto il rimborso ordinario e non quello accelerato (e quindi la fattispecie rientra nella prima delle ipotesi anzidette), ne deriva che il termine prescrizionale decennale è iniziato a decorrere dopo due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione.

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (risultando dalla sentenza impugnata le date di riferimento), la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

4. In ordine al regolamento delle spese, mentre sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui la citata giurisprudenza si è consolidata, per disporre la compensazione di quelle dei gradi di merito, l’intimata Agenzia delle entrate va condannata alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimata alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *