T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 26-01-2011, n. 232 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 31 maggio 1999 e depositato il 7 giugno successivo, la ricorrente ha impugnato sia, parzialmente, la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VI/40427 del 18 dicembre 1998, avente ad oggetto l’approvazione della Variante generale al Piano Regolatore del Comune di Pozzuolo Martesana, sia la deliberazione del Consiglio comunale del predetto Comune n. 9 del 15 marzo 1999, che ha recepito le modifiche d’ufficio apportate con il sopramenzionato provvedimento regionale.

Avverso i predetti atti vengono dedotte le censure di violazione, per omessa o falsa applicazione, dell’art. 2 della legge regionale n. 93 del 1980, di contraddittorietà della norma tecnica di attuazione, di sviamento di potere, di eccesso di potere per carenza di motivazione, per ingiustizia grave a manifesta e per disparità di trattamento, di violazione dell’art. 42 della Costituzione e di diritti costituzionalmente garantiti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Pozzuolo Martesana, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive richieste, evidenziando, tra l’altro, che in data 20 maggio 2009 è entrato in vigore un nuovo Piano di governo del territorio, che ha modificato la classificazione della zona in cui è situato il terreno della ricorrente; il nuovo Piano non è stato impugnato.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, che hanno congiuntamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito della controversia, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. In esito alla dichiarazione congiunta dei difensori delle parti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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