T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 23 Corte dei Conti, Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, già sottufficiale della Marina Militare, cessato dal servizio permanente per infermità e collocato in congedo assoluto a decorrere dal 2.11.2005, con ricorso notificato in data 18 novembre 2008 e depositato il successivo 19 novembre ha adito il TAR del Molise per chiedere l’annullamento del decreto n. 25/MM del 9.9.2008 con il quale il Ministero della Difesa – Direzione generale delle Pensioni Militari ha decretato la non dipendenza da causa di servizio dell’infermità "disturbo ossessivo compulsivo della personalità" con conseguente reiezione della domanda di pensione privilegiata ordinaria presentata il 21.3.2006.

Con un primo motivo di ricorso il ricorrente si duole dell’illogicità manifesta dei pareri n. 40716/2007 e n. 26920/2007 resi dal comitato di verifica per le cause di servizio nella medesima adunanza n. 66/2008 del 19.3.2008 con conseguente nullità degli atti impugnati per eccesso di potere.

Con il secondo motivo di gravame contesta la legittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione ed illogicità della stessa.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito del ricorso.

Alla pubblica udienza del 1.12.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il ricorrente alla data di notifica del ricorso era già stato collocato da tempo in congedo assoluto; egli ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio delle patologie "disturbo depressivo maggiore ricorrente moderato" e "disturbo ossessivo compulsivo di personalità" ai fini della concessione della pensione privilegiata.

Senonchè costituisce ius receptum l’affermazione secondo cui esula dalla giurisdizione amministrativa la controversia avente per oggetto il diniego di pensione privilegiata, controversia che dev’essere invece devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti competente in materia pensionistica (cfr. Cass. SS. UU. 6 marzo 2009, n. 5467; Cons. Stato, VI, 7.12.2007, n. 6298; Cons. Stato, IV, 26.7.2008, n. 3681).

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede anche innanzi al giudice contabile munito di giurisdizione.

Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

– lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice adito;

– dispone che la riassunzione del giudizio innanzi al giudice contabile avvenga nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena l’estinzione del processo;

– dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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