Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-10-2010) 31-01-2011, n. 3382

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 14 maggio 2008, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova in data 21 novembre 2007, appellata dall’imputato G.S., condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in quanto responsabile del reato di cui all’art. 368 c.p. (per avere falsamente accusato gli agenti di polizia municipale M.M., R.M. e C.C. del reato di falsa testimonianza; in (OMISSIS)), riduceva la misura della provvisionale imposta al condannato in Euro 1.000 per ciascuna parte civile.

2. Osservava la Corte di appello che il G., comandante della polizia municipale di (OMISSIS), nella sua qualità di imputato del reato di diffamazione in danno di un collega, aveva esorbitato dal suo diritto di difesa, affermato che i testi sopra indicati, tutti agenti di polizia municipale, avevano motivi di astio nei suoi confronti e avevano dichiarato il falso, rendendosi così responsabili del reato di falsa testimonianza.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avvocato Maurizio Stefano Mascia, il quale denuncia:

3.1. Erronea applicazione degli artt. 51 e 368 c.p. e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, in quanto, come sostenuto anche dal rappresentante della Procura generale nel giudizio di appello, la condotta contestata era scriminata dal diritto di difesa, in quanto il convincimento espresso dal G. davanti al Giudice di pace circa la falsità delle dichiarazioni dei testi, rispondendo alle domande del pubblico ministero e del patrono di parte civile, in un contesto in cui egli era imputato del reato di diffamazione, era strettamente funzionale alla confutazione della imputazione mossagli e non rispondeva a un intento gratuitamente calunnioso.

3.2. Violazione degli artt. 191, 236 e 238 bis c.p.p. e vizio di motivazione per la utilizzazione ai fini della decisione delle sentenze di primo e secondo grado, non definitive, di altro procedimento, quello in cui il G. era imputato di diffamazione davanti al Giudice di pace e poi in appello davanti al Tribunale, e aveva sostenuto la falsità delle dichiarazioni dei testi d’accusa.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, che ha natura assorbente, appare fondato.

2. Come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, l’imputato, nel corso del procedimento a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle testimonianze, e, in genere, delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, in quanto attengano all’oggetto dell’addebito, posto che tale condotta integra il legittimo esercizio del diritto di difesa (v., tra le tante, Cass., sez. 6, n. 26019, 13 giugno 2008, Cogliani; Id., n. 1333, 16 gennaio 2008, Barbato; Id., n. 8042, 27 aprile 1995, Tomola).

Solo quando l’imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra la sua condotta e la confutazione della imputazione, non si limiti a contestare la verità di tali dichiarazioni, ma attribuisce ad altri, di cui conosce l’innocenza, un fatto concreto penalmente rilevante, è configurabile a suo carico il delitto di calunnia (v., tra le altre, Cass., sez. 6, n. 13309, 20 novembre 2003, Scarfone;

Id., n. 8042, 27 aprile 1995, Tomola).

3. Ora, nel caso in esame, il G., che si difendeva in un procedimento penale dall’accusa di avere commesso il delitto di diffamazione nei confronti di un terzo, negando la verità delle dichiarazioni testimoniali di soggetti che con la loro deposizione quell’accusa avvaloravano, non ha fatto altro che esercitare il suo diritto di difesa; posto che, affermandosi innocente di avere diffamato altri, ben poteva tacciare di falso dette dichiarazioni, in quanto direttamente e indissolubilmente legate al thema decidendum.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio essendo l’imputato non punibile ai sensi dell’art. 51 c.p..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata trattandosi di persona non punibile ex art. 51 c.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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