T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 146 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente è titolare di un’azienda agricola che produce barbabietola da zucchero.

Nel corso del 2008 lo stesso è stato invitato dalla Coldiretti, in qualità di ente associativo di categoria e in particolare come centro di assistenza agricola ( decreto legislativo n. 165 del 1999), a presentare domanda per il programma "ristrutturazione zucchero".

In seguito alla predetta istanza veniva poi ammesso a relativo contributo per un importo pari ad oltre 7 mila 740 euro.

Successivamente, la stessa AGEA adottava il provvedimento impugnato con il quale si chiedeva la restituzione di quanto erogato, e ciò dal momento che i quantitativi di saccarosio prodotti dal ricorrente nel periodo considerato sarebbero stati conferiti presso lo Zuccherificio del Molise, il quale non era stato tuttavia interessato da alcuna chiusura per ristrutturazione nella campagna 2006/2007.

2. Il provvedimento veniva dunque impugnato per i seguenti motivi: a) eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà manifesta (in quanto l’amministrazione, in un primo momento, ha ammesso il ricorrente al contributo, per poi escluderlo, in un secondo momento, attesa la carenza dei requisiti al riguardo necessari); b) violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990; c) violazione dell’art. 21quinquies della legge n. 241 del 1990, in particolare per la mancata individuazione di un interesse pubblico alla restituzione.

3. Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate per chiedere: il Ministero degli affari esteri, l’estromissione dal giudizio; l’AGEA, il rigetto nel merito del gravame.

4. Con atto depositato in data 13 dicembre 2010 parte ricorrente, in considerazione della estraneità del ministero degli esteri alla presente vicenda, presentava formale atto di rinunzia al giudizio nei confronti della suddetta amministrazione, dichiarando altresì di voler proseguire lo stesso gravame nei confronti dell’AGEA.

5. Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

6. Tutto ciò premesso, il presente giudizio va preliminarmente dichiarato estinto in ordine alla posizione rivestita dal Ministero degli esteri, amministrazione questa del tutto estranea alla vicenda in esame, e ciò tenuto soprattutto conto dell’atto di rinunzia ritualmente prodotta da parte ricorrente ai sensi dell’art. 84 del codice del processo amministrativo ( decreto legislativo n. 104 del 2010).

7. Nel merito, va preliminarmente osservato che la vicenda in esame rientra nel quadro del programma comunitario di ristrutturazione relativo al settore bieticolo saccarifero.

Nell’obiettivo di ridurre la produzione di zucchero, infatti, sono stati concessi aiuti comunitari sia alle imprese saccarifere che hanno riconvertito il proprio processo industriale, avendo così chiuso i propri stabilimenti per un determinato periodo di tempo, sia ai bieticoltori, i quali sono stati individuati in base alle vicende imprenditoriali del soggetto cui conferivano (impresa saccarifera): in particolare, se questi ultimi avevano aderito al programma di ristrutturazione, e dunque avevano chiuso i propri stabilimenti per quel determinato periodo, il contributo veniva concesso anche ai bieticoltori conferenti; qualora invece si fosse trattato di imprese saccarifere non aderenti al programma di ristrutturazione, il contributo non veniva concesso, come alle imprese saccarifere stesse, neppure ai bieticoltori.

In questo quadro, è un dato di fatto incontroverso quello per cui l’azienda agricola che oggi ricorre, nelle campagne in considerazione (triennio 2003 – 2006), ha conferito barbabietole ad uno zuccherificio (quello del Molise) che nella campagna 2006 – 2007 non aveva aderito al suddetto programma di ristrutturazione industriale, e che anzi risulta ad oggi ancora operante: pertanto, sin dall’inizio il ricorrente stesso era privo dei requisiti per accedere alla ridetta forma di aiuto comunitario.

8. Tanto considerato, quanto al primo motivo di ricorso non si rileva contraddittorietà dell’azione amministrativa ma, piuttosto, il normale esercizio dello ius poenitendi, per effetto del quale la PA ben può correggere i propri errori precedentemente compiuti in fatto o in diritto (errori qui probabilmente dovuti, da un lato, alla impropria formulazione della lista di beneficiari da parte del centro di assistenza agricola; dall’altro lato, alla ristrettezza dei tempi tecnici a disposizione dell’amministrazione tra la scadenza per la presentazione delle domande ed il termine ultimo per l’erogazione dei contributi stessi).

In materia di contributi è anzi nota la possibilità di annullare in autotutela atti di ammissione alle varie forme di agevolazione, qualora la PA riscontri in un momento successivo – come è del resto accaduto nella specie – l’insussistenza originaria dei requisiti per accedere alle medesime.

Per i motivi anzidetti lo specifico motivo di ricorso deve dunque essere rigettato.

9. In merito alla violazione delle prescritte garanzie partecipative, ritiene poi il collegio di applicare la disposizione di cui all’art. 21octies della legge generale sul procedimento, avendo l’amministrazione intimata fornito adeguata dimostrazione, in giudizio, circa l’impossibilità di pervenire al riguardo ad una decisione difforme da quella in concreto adottata.

Anche tale censura non può dunque essere accolta.

10. Con riferimento, infine, all’ultimo motivo di censura, premesso che si tratta nella specie di annullamento e non di revoca di precedenti determinazioni amministrative, osserva il collegio come si registri in ogni caso un certo orientamento giurisprudenziale in base al quale l’eventuale recupero del contributo "costituisce un vero e proprio dovere dell’Amministrazione che è tenuta a porre rimedio alle sfavorevoli conseguenze derivate all’erario per effetto di una erogazione non dovuta di contributi pubblici, non sussistendo in questo caso uno specifico obbligo di motivazione, atteso che l’interesse pubblico all’adozione dell’atto è in re ipsa quando ricorre un indebito esborso di denaro pubblico con vantaggio ingiustificato per il privato" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 1999, n. 244; sez. VI, 5 dicembre 2007, n. 6188).

La censura deve dunque essere respinta.

11. In conclusione il presente ricorso, ferma la parziale dichiarazione di estinzione di cui al punto n. 6, deve essere per il resto rigettato.

Sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara estinto, in parte lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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