Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-01-2011) 01-02-2011, n. 3669

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 28/10/2010, dichiarava sussistere le condizioni per l’estradizione verso la Polonia del cittadino (OMISSIS) H.M., nei cui confronti doveva essere eseguita parte della pena di anni due di reclusione inflittagli, con sentenza 25/8/1999 del Tribunale di Chrzanow (irrevocabile il 2/9/1999), in relazione ai reati di rapina e lesioni personali, commessi il (OMISSIS), e più esattamente il residuo pena di mesi undici e giorni cinque di reclusione, a seguito della revoca, disposta con provvedimento 3/2/2003 del Tribunale di Krakow, del beneficio della liberazione condizionale al quale il condannato era stato in precedenza ammesso.

La Corte territoriale, dopo avere positivamente apprezzato la ricorrenza delle condizioni richieste dalla normativa legale e da quella convenzionale per dare eventualmente corso all’estradizione, sottolineava che non poteva essere accolta la sollecitazione della difesa di H.M. finalizzata a far sì che costui scontasse la pena di cui alla richiamata sentenza straniera in Italia, rilevando che, a prescindere da qualsiasi considerazione circa lo stabile radicamento in Italia dell’estradando, ogni decisione al riguardo era di pertinenza dell’Autorità governativa sulla base dei relativi accordi internazionali, non potendosi estendere alla materia dell’estradizione la disciplina sul mandato di arresto Europeo.

2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’estradando, deducendo la violazione e l’erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 705 c.p.p., nonchè la contraddittorietà e la illogicità della motivazione, sotto il profilo che la sua stabile residenza e il suo radicamento sociale sul territorio nazionale erano ostativi alla consegna, considerato che doveva tenersi conto, anche alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n. 227/10 della Corte Costituzionale e delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 161 del 2010, della funzione risocializzante della pena, che doveva essere scontata in Italia.

3- Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

In relazione all’unica doglianza articolata in ricorso e circoscritta alla sola questione testè sintetizzata, osserva la Corte che, in tema di estradizione esecutiva per l’estero, richiesta sulla base della Convenzione Europea di estradizione come integrata dalla Convenzione bilaterale tra l’Italia e la Polonia (scambio degli strumenti di ratifica avvenuto il 28/3/1994), non compete all’Autorità giudiziaria disporre l’esecuzione in Italia della pena inflitta all’estero allo straniero residente nel nostro Paese, rientrando nelle attribuzioni del Ministro della Giustizia attivare la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera, ove la stessa, in base ai relativi accordi internazionali, possa poi essere eseguita in Italia (cfr. Cass. Sez. 6, 22/1/2010 n. 3897).

Il richiamo che il ricorrente fa alla sentenza n. 227/10 della Corte Costituzionale non è pertinente, riguardando tale decisione la diversa disciplina del mandato d’arresto Europeo, non estensibile alla procedura estradizionale.

Non rileva, nel caso in esame, neppure il richiamo al D.Lgs. n. 161 del 2010, considerato che le disposizioni in esso previste diverranno concretamente operative a decorrere dal 5/12/2011 (cfr. art. 25).

4- Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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