T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 143 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato, il Prefetto della Provincia di Taranto ha vietato al ricorrente la detenzione di tutte le armi e munizioni eventualmente in suo possesso.

Il decreto prefettizio è stato adottato " a seguito del furto di due pistole, subito dall’interessato presso la propria abitazione in data 3 febbraio 2008, senza che il medesimo avesse predisposto idonee misure antintrusione e di custodia delle medesime".

Risulta, peraltro, che il ricorrente è stato deferito alla locale procura della repubblica presso il tribunale per la violazione dell’art 20 della legge 110/75.

La motivazione del provvedimento dà atto, altresì, che " l’interessato non offre più sufficienti garanzie in materia di custodia delle armi delle quali è detentore non fornendo più incondizionato affidamento di non farne abuso".

Il C. ricorre perché ritiene che il decreto sia illegittimo, non essendosi tenuto conto che la sottrazione delle armi è stata conseguenza del furto perpetrato da ignoti nella abitazione dell’interessato, e che questa risultava presidiata da opportune misure e sistemi di allarme atti a scongiurare intrusioni illecite.

Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, del quale chiedono il respingimento.

La controversia è stata decisa alla pubblica udienza del 17.11.2010.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto.

Nel caso di specie, l’indagine che il Collegio è chiamato a effettuare concerne la corretta applicazione, da parte dell’autorità prefettizia, della norma contenuta nell’art 39 t.u.l.p.s..

Questa ultima disposizione normativa stabilisce che " il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne".

La facoltà di vietare la detenzione di armi e munizioni è espressione di discrezionalità valutativa del prefetto e può essere, in concreto, esercitata sulla base di fatti che denotano, da parte di chi è stato autorizzato precedentemente alla detenzione di armi, non solo trascuratezza, negligenza, incuria approssimazione nell’uso di cautele atte ad una corretta gestione e custodia delle armi medesime, ma anche la mancata adozione del surplus di attenzione che si esige nella custodia delle armi.

In altri termini, oltre ad un livello di protezione generico di una residenza da intrusioni illecite di terzi, ciò che conta, nella materia che ci occupa, è l’impiego di specifici sistemi di custodia atti a rendere particolarmente difficoltoso l’impossessamento fortuito di armi eventualmente da taluno detenute.

Più in dettaglio, si deve ritenere che quando il detentore legittimo di armi non si premura di mantenere un costante livello di efficienza non solo nei mezzi e nelle cautele poste a protezione di un immobile dove risiede abitualmente, ma anche con riferimento alle armi in suo possesso, può legittimamente venir meno l’affidamento in un uso corretto delle stesse, ossia in una gestione che non comprometta la sicurezza propria e di terzi.

Ora, deve notarsi che, nella fattispecie concreta, il ricorrente, pur deducendo di abitare in una villa dotata di allarme antintrusione, con radiocomando collegato a vari numeri telefonici di familiari, otto sensori posizionati in tutti i vani, porte blindate e vetri antisfondamento, è risultato vittima di furto ad opera di ignoti i quali- così si legge nella nota della Questura del 7 marzo 2008- hanno avuto accesso all’immobile attraverso una finestra scorrevole priva di qualsiasi serratura, e hanno rinvenuto agevolmente le anzidette armi, che erano custodite precariamente, come dallo stesso dichiarato nella denuncia di furto, "in un comodino della camera da letto".

In presenza di elementi di fatto del genere sopra ricordato, si può ritenere che il ricorrente, pur non avendo mancato di predisporre un generale sistema di protezione della propria residenza, ha però ampiamente sottostimato la necessità di opporre a terzi concrete misure di custodia e nascondimento delle armi, atte a scongiurare il pericolo dell’indebito impossessamento da parte di terzi;oltre a ciò si deve rilevare che anche l’accesso alla casa non ha presentato soverchie difficoltà per i ladri..

La valutazione prefettizia che ne è seguita appare pertanto immune dal vizio prospettato perché essa si fonda su di un giudizio correttamente esercitato sui fatti, che si racchiude nella formula descrittiva della " capacità di abusare delle armi" coniata dal legislatore per definire le situazioni in cui viene meno la fiducia che l’autorità ha riposto in un cittadino concedendogli di avere maneggio e disponibilità di armi.

La valutazione in questione è, del resto, in linea con la necessità di esercitare un controllo severo in materia di armi detenute nel territorio, controllo che deve esprimersi non solo nel momento autorizzativo, ma anche nella sanzione delle condotte che agevolino, a qualunque titolo, e dunque anche solo colposamente, la immissione di armi nel circuito delinquenziale che ne fa, com’è noto, continua richiesta.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *