Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2011, n. 5052 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. M.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di liquidazione, notificatole nel 2002, dell’imposta principale di successione dovuta a seguito della morte di M.S..

In particolare, il giudice a quo ha ritenuto che l’unico motivo di doglianza della ricorrente, con il quale era stata denunciata la nullità dell’atto per difetto di motivazione non essendo ad esso allegato il prospetto di liquidazione, fosse infondato, poichè il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 33, non prevede, a differenza dei successivi artt. 34 e 35 (in tema, rispettivamente, di rettifica e liquidazione della maggiore imposta e di accertamento e liquidazione d’ufficio), un tale obbligo di motivazione per la liquidazione in base alla dichiarazione.

2. L’Agenzia delle entrate non si è costituita.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 33, la ricorrente insiste nella tesi della nullità dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione in ragione della mancata allegazione al medesimo del prospetto di liquidazione.

IL motivo è infondato.

Il D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 (applicabile nella fattispecie ratione temporis), nel riprodurre, per le singole imposte, il contenuto della L. n. 212 del 2000, art. 7 (c.d. Statuto del contribuente) in tema di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, ne ha, in generale, attenuato il disposto (là dove ha, in conformità alla ratio della norma predetta, equiparato all’obbligo di allegazione degli atti richiamati quello della riproduzione del loro contenuto essenziale: cfr. Cass. n. 8504 del 2010) e lo ha, poi, adattato alle singole tipologie di atti destinati al contribuente, tenendo conto della natura e della funzione di ciascuno di essi. In particolare, nella materia che qui interessa, il legislatore, con il detto D.Lgs. n. 32 del 2001, mentre ha ribadito, a pena di nullità – aggiungendo, con l’art. 5, il comma 2 bis al D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 34 e 35, l’obbligo di indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche posti a fondamento dell’atto e quello di allegazione – o riproduzione del contenuto essenziale – degli atti richiamati in ordine, rispettivamente, all’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta e all’avviso di accertamento e liquidazione d’ufficio, analogo intervento non ha operato con riguardo all’avviso di liquidazione in base alla dichiarazione (art. 33). Trattasi di scelta discrezionale, come tale insindacabile in questa sede, e che non appare, comunque, irragionevole, in considerazione dell’ovvio rilievo (che la stessa ricorrente sembra condividere nel ricorso) che l’avviso de quo si risolve in una mera liquidazione di imposta, secondo criteri predeterminati dalla legge ed attraverso semplici operazioni contabili, alla stregua di quanto dichiarato dallo stesso contribuente (Cass. n. 4566 del 2010).

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata circa gli effetti del deposito in corso di causa, da parte dell’Ufficio, del prospetto di liquidazione, resta assorbito.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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