Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-01-2011) 01-02-2011, n. 3668 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto dal PM presso il Tribunale di Ancona avverso l’ordinanza del GIP locale in data 20-9-2010 con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di C.B. in ordine al reato di cui agli artt. 572, 582 e 585 c.p. in danno della moglie del predetto indagato, il Tribunale del riesame di Ancona, con ordinanza in data 12-10-2010, applicava la misura della custodia cautelale in carcere ritenuta idonea a salvaguardare la tutela dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) in luogo di quella dell’allontanamento dalla casa familiare.

Avverso detta ordinanza il C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 572 c.p. in carenza di abitualità della condotta contestata; 2) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di pericolosità del prevenuto sempre osservante delle misure applicategli e, medio tempore, contribuendo ad una riappacificazione familiare;

3) Analogo vizio di legittimità quanto all’asserita sottrazione dell’indagato agli obblighi di sostentamento familiare e di tendenza a sperperare il denaro, mentre l’indagato è soggetto capace di provvedere al sostentamento della famiglia ed all’assistenza dei figli, possibilità condizionate allo status libertatis;

4) Analogo vizio di motivazione in punto di ritenuta adeguatezza della custodia cautelare in carcere ai fini della tutela delle ritenute esigenze cautelari, correttamente garantita dalla misura meno afflittiva disposta dal GIP. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 alla cassa delle ammende.

Premesso che il quadro della gravità indiziaria è coperta da giudicato cautelare, posto che il ricorso avverso la misura meno afflittiva disposta dal GIP con l’ordinanza appellata dal PM non risulta essere stata giammai impugnata dall’indagato, il motivo sub I) è, pertanto, del tutto ultroneo a fronte del richiamato quadro di giudicato endoprocessuale sulla gravità indiziaria.

Il motivo sub 2) trova corretta e motivata smentita nella descrizione della pervicace condotta dell’indagato in termini di allarmante pericolosità sociale e capacità criminogena, come motivatamente segnalata nell’ordinanza impugnata (fol. 2) non senza trascurare la dipendenza insana per l’alcool ed i videogiochi il motivo sub 3), sostanzialmente solo assertivo, costituisce piuttosto materiale di verifica, ove debitamente comprovato, di novella istanza alla competente AG di applicazione di"eventuale misura cautelare meno afflittiva di quella intramuraria.

Infine, il motivo sub 4) è manifestamente infondato, attesa la corretta e motivata risposta offerta dai giudici del Tribunale del riesame anconetano a supporto della necessità della custodia intramuraria per adeguata tutela del concreto pericolo di recidivanza, come del resto segnalato dal PM appellante a supporto del gravame accolto dall’impugnata decisione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con ogni conseguenza di legge ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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