Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2011, n. 5051 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.P. impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione avente ad oggetto la maggior imposta calcolata con riferimento alla successione di R.A.D.L., con la quale erano state anche applicate le rendite catastali relativamente agli immobili per i quali, con la denuncia di successione, era stata chiesta l’applicazione della L. n. 154 del 1988, art. 12;

l’annullamento dell’atto impugnato veniva chiesto sia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che dell’Agenzia del Territorio. Entrambe si costituivano chiedendo, la prima, la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo proceduto ad annullare l’avviso di rettifica e liquidazione in autotutela stante il mancato rispetto dei termini di legge; l’agenzia del territorio concludeva per l’inammissibilità del ricorso.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale dichiarava cessata la materia del contendere.

Proponeva appello il contribuente e resistevano sia l’Agenzia del Territorio che quella delle Entrate.

La Commissione tributaria regionale con la sentenza di cui in epigrafe rigettava l’appello.

Contro quest’ ultima sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione articolato in un duplice motivo; gli intimati hanno controdedotto.

MOTIVAZIONE
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, secondo periodo e art. 46 (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere l’impugnata sentenza erroneamente ritenuto sia che fosse stato impugnato solo l’avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di successione, e non anche l’attribuzione di rendite catastali; sia ancora che l’annullamento disposto in autotutela di detto avviso di rettifica e liquidazione precludesse l’esame dell’atto riferibile ad un diverso ufficio, cioè l’attribuzione delle rendite.

La censura è fondata sotto entrambi i profili.

Come si ricava dall’impugnata sentenza e come riportato nel ricorso, – dotato sul punto della necessaria autosufficienza in quanto riportante testualmente tutti i passi degli atti richiamati – il ricorrente, attraverso l’avviso di rettifica della denuncia di successione, aveva avuto notizia dell’attribuzione delle rendite, da lui precedentemente richieste ai sensi della L. n. 154 del 1988, art. 12. Non vi è dubbio, pertanto che egli potesse impugnare entrambi gli atti e che a tanto avesse interesse decorrendo da tale atto il termine per l’impugnazione delle rendite catastali attribuitegli. In questo senso questa Corte (Cass. n. 17359 del 2009) ha già affermato: "La facoltà, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, d’impugnare l’atto di attribuzione della rendita catastale, precedentemente non notificato, unitamente all’avviso di liquidazione della maggiore imposta che in funzione di esso veda definita la sua base imponibile, è condizionata alla proposizione dell’impugnativa non solo nei confronti dell’ufficio che ha emanato l’avviso di liquidazione, rispetto al quale l’atto di classamento si configura come atto presupposto, ma anche nei confronti dell’UTE o dell’Agenzia del territorio, che tale atto hanno emesso. Il carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta, e nel quale il potere di disapplicazione del giudice è limitato ai regolamenti ed agli atti amministrativi generali, implica infatti che legittimati a contraddire in merito all’impugnativa dell’atto presupposto siano unicamente gli organi che l’hanno adottato".

Nel caso di specie risulta (avendo il ricorso la necessaria autosufficienza per il richiamo testuale agli atti conferenti del giudizio di merito) che tale impugnativa sia stata svolta dal ricorrente con riferimento ad entrambi gli atti (sia quello presupposto, cioè l’attribuzione di rendita, che quello derivato, cioè l’avviso di liquidazione), convenendo entrambe le Agenzie e che sul punto si sia formato un regolare contraddittorio attraverso la costituzione di entrambi gli uffici preposti, cioè l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Territorio, che hanno svolto autonome e distinte difese.

Da tanto consegue anche la fondatezza dell’altro profilo di cui alla censura: infatti l’autonomia, da una parte,delle impugnazione svolte nel ricorso introduttivo contro i due distinti atti e dall’altra delle eccezioni svolte dai due distinti uffici con riferimento ciascuno all’atto di sua competenza, avrebbe dovuto comportare una duplicità anche nella relativa decisione, non potendo il giudice di merito ritenere, anche per le difese e le conclusioni difformi, che 1 annullamento in autotutela dell’avviso di liquidazione della imposta di successione, effettuato dall’agenzia delle entrate, svolgesse un qualche effetto sul distinto ed autonomo atto di attribuzione di rendita ricollegabile all’agenzia dei territorio.

Il motivo va pertanto accolto.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, con riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio.

Il motivo è fondato. L’impugnata sentenza, infatti, pur avendo il contribuente richiesto le spese del doppio grado di giudizio, ha ritenuto di compensare le stesse "avuto riguardo alla particolarità della controversia trattata", particolarità derivante dal fatto che "i primi giudici si sono correttamente e legittimamente pronunciati respingendo il reclamo alla conseguente declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere disposta dal Decreto Presidenziale in causa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, operante nel caso dell’autotutela, con la sostanziale compensazione delle spese di giudizio tra le parti come previsto dal comma 3 stesso articolo".

Su tale ultimo comma è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 274 del 2005 stabilendo: "E’ costituzionalmente illegittimo – con riferimento all’art. 3 Cost. – il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, nella parte in cui impone la compensazione delle spese nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere" Ne consegue che anche in accoglimento di tale motivo, come del primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale. Il giudice del rinvio provvederà ad applicare i principi di diritto sopra enunciati ed alla regolamentazione delle spese.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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