T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 114 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

.to Nicola Massari;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Società ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio Comunale di Erchie n° 58 del 20 Novembre 1998, comunicata in data 28 Novembre 1998, con cui, prendendosi atto della sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n° 1539 del 26 Ottobre 1998 (confermativa della sentenza n° 153/1991 di questo T.A.R. di annullamento della delibera consiliare n° 6 del 20 Gennaio 1990, recante l’approvazione degli atti di gara e l’affidamento in concessione alla M. S.r.l. della costruzione e gestione provvisoria biennale della rete di fognatura nera del Comune di Erchie), si revoca la deliberazione consiliare n° 21 del 29 Aprile 1998 ("approvazione regolamento per la gestione provvisoria delle rete di fognatura nera").

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Violazione art. 7 Legge n° 241/1990 – Violazione di generali principi in tema di partecipazione e di giusto procedimento.

2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento – Violazione di generali principi in tema di autotutela – Carenza assoluta di motivazione.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, la Società ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.

Si è costituito in giudizio il Comune di Erchie, depositando una memoria difensiva con la quale ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.

La ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, che è stata abbinata al merito nella Camera di Consiglio del 25 Marzo 1999.

Alla pubblica udienza del 16 Dicembre 2010, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è inammissibile, prima ancora che infondato.

Il Collegio, premesso – in punto di fatto – che a seguito della menzionata deliberazione consiliare n° 6 del 20 Gennaio 1990 (recante l’approvazione degli atti di gara e l’affidamento in concessione alla M. S.r.l. della costruzione e gestione provvisoria biennale della rete di fognatura nera del Comune di Erchie), annullata in sede giurisdizionale, si stipulò il relativo contratto in data 12 Febbraio 1990 (Rep. n° 5), al quale ha fatto seguito l’emanazione da parte del Consiglio Comunale di Erchie della deliberazione n° 21 del 29 Aprile 1998 (con cui è stato approvato il regolamento per la gestione provvisoria, a cura del concessionario, delle rete di fognatura nera comunale), osserva – in diritto – che, notoriamente, il giudicato di annullamento di un provvedimento amministrativo, creando l’obbligo nella Pubblica Amministrazione di ripristinare la situazione esistente prima dell’emanazione dell’atto amministrativo annullato (e di conformandosi al "dictum" del G.A.), ha effetto automaticamente caducante nei confronti di tutti gli atti successivi che trovano il loro antecedente necessario e si pongono nei suoi confronti come atti strettamente consequenziali e, come tali, travolgibili per effetto dell’annullamento giurisdizionale di esso.

Tale effetto implica, dunque, che la rimozione del primo atto determina automaticamente, a carico di tutti gli ulteriori atti adottati in sua esecuzione (per i quali il primo costituisce il presupposto unico e imprescindibile), l’impossibilità che essi continuino a spiegare efficacia (e non la loro mera illegittimità derivata), sempre che – come nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio – gli atti consequenziali non conferiscano un bene a destinatari terzi non qualificabili come parti necessarie nel giudizio avente ad oggetto l’atto presupposto (ex multis: T.A.R. Lazio Roma, III Sezione, 10 Luglio 2002 n° 6257).

Pertanto, l’impugnata deliberazione del Consiglio Comunale di Erchie n° 58 del 20 Novembre 1998, nel disporre la "revoca" della deliberazione consiliare n° 21 del 29 Aprile 1998, lungi dall’avviare un procedimento amministrativo di autotutela (come, invece, sostiene la parte ricorrente), si limita a prendere atto dell’effetto caducante già prodotto (sulla predetta deliberazione n° 21/1998 e sugli altri atti consequenziali) dalla decisione giurisdizionale di annullamento della delibera consiliare n° 6 del 20 Gennaio 1990, recante l’approvazione degli atti di gara e l’affidamento in concessione alla M. S.r.l. della costruzione e gestione provvisoria biennale della rete di fognatura nera del Comune di Erchie e, quindi, (a ben vedere) la deliberazione gravata con l’atto introduttivo del presente processo è priva di autonomo contenuto volitivoprovvedimentale.

Infine, si rileva che risulta "per tabulas" che la gestione provvisoria dell’impianto fognario comunale di che trattasi è stata disciplinata – con la deliberazione consiliare n° 21/1998 – nei confronti della Società odierna ricorrente in ragione della sua qualità di formale affidataria della concessionecontratto di costruzione e gestione della rete fognaria, e non certo per il mero fatto storico di essere stata il costruttore materiale della rete stessa.

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna la Società ricorrente, in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento in favore del Comune resistente delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (Mille/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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