T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 176 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, quale dipendente dell’I.A.C.P. di Catania, inquadrato nella VV^ q.f., premesso di avere espletato dal 19.2.1988 al mese di dicembre 1996 mansioni di segretario della commissione provinciale per l’assegnazione alloggi popolari rientranti nell’VIII^ q.f., ha chiesto la declaratoria del diritto all’inquadramento in tale q.f. ed alla corresponsione -anche in via subordinata- delle differenze retributive, con interessi legali e rivalutazione monetaria e vittoria delle spese.

L’Istituto intimato non si è costituito in giudizio.

Con memoria depositata il 9 dicembre 2010 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010 il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Al riguardo, va rilevato che per consolidato indirizzo giurisprudenziale, formatosi già da tempo, nell’ambito del pubblico impiego -condiviso dal Collegio, lo svolgimento di fatto, da parte del dipendente, di mansioni superiori a quelle dovute in base all’atto di inquadramento, è del tutto irrilevante ai fini sia economici sia di progressione in carriera – salvo che una norma non disponga altrimenti – a causa dell’inapplicabilità al pubblico impiego dell’art. 13 L. 20 maggio 1970 n. 300, degli artt. 2041 e 2103 c.c. e dell’art. 36 Cost., l’operatività di quest’ultimo trovando nel successivo art. 97 un limite invalicabile (da ultimo, C.S., Sez. IV, 15 settembre 2009 n. 5529, 8.5.2009 n. 2845 e 10 aprile 2009 n. 22 32; Sez. V., 19 giugno 2009 n. 4063, T.A.R. CampaniaNapoli, Sez. III, 30 aprile 2009 n. 2260; T.A.R. LazioRoma, Sez. I, 15 aprile 2009 n. 3726, T.A.R. BasilicataPotenza, Sez. I, 5 marzo 2009 n. 55, T.A.R. SiciliaPalermo, 28 settembre 2004 n. 2096).

Infatti, "svolgimento di fatto" nel campo del pubblico impiego, in base a quanto costantemente chiarito dalla giurisprudenza, significa svolgimento delle mansioni superiori al di fuori del presupposto dell’atto di inquadramento che le preveda (CGA 11 aprile 2005, n. 226, VI 31 maggio 2006, cit.), posto che l’inapplicabilità dell’art. 2103 deriva proprio dalla rilevanza che l’organizzazione formale – prevista cioè espressamente dalle norme organizzative dell’Ente pubblico, che includono sistemi predeterminati di avanzamento e di inquadramento tipizzati – riveste nel campo dell’attribuzione delle qualifiche.

In sintesi, dell’imponente quadro giurisprudenziale in materia, l’art. 2103 c.c. non si applica a causa della vigenza di principi organizzativi espressivi di norme costituzionali di importanza non minore dell’art. 36 Cost., in specie gli artt. 51, comma 1, 97 e 98 Cost. (cfr., IV 2 novembre 2004, n. 7074, e la fondamentale A.P. 18 novembre 1999, n. 22, che ha tra l’altro chiarito come l’art. 57 del D.lgs. 29/93, pur prevedendo entro certi limiti rilevanza economica all’attribuzione temporanea di mansioni superiori, è stato abrogato dall’art. 43 del D.lgs. n. 80/98, senza avere mai avuto applicazione, essendo stata la sua operatività differita più volte.

Né, poi, può trovare applicazione, nella fattispecie, l’art. 2126 c.c., in quanto esso disciplina la retribuibilità dell’attività lavorativa svolta sulla base di un contratto o di un atto nullo o annullato (C.S., Sez. VI, 24 gennaio 2003 n. 329).

Per quanto suesposto il ricorso va quindi respinto.

Nulla si statuisce sulle spese in mancanza di costituzione in giudizio dell’Istituto intimato.
P.Q.M.

respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *