Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-03-2011, n. 5155 Diritti politici e civili; Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 31.01.2008, A.L. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 10-23.12.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare all’istante la somma di Euro 3.350,00, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè la metà delle spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario e liquidate in complessivi Euro 970,00 (di cui Euro 350,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e compensate per la residua parte.

La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che l’ A. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di danno psicofisico da mancato godimento del riposo settimanale, processo da lui con altri introdotto, dinanzi al TAR Campania, con ricorso depositato il 23.11.2000, ed ancora pendente;

– che la durata ragionevole del primo grado di detto processo amministrativo, già protrattosi per 7 anni, 2 mesi e 8 giorni, poteva essere fissata in anni tre;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in 4 anni, 2 mesi e 8 giorni, il chiesto indennizzo del danno morale poteva essere equitativamente liquidato in Euro 3.350,00, tenuto conto della natura del diritto fatto valere nel processo presupposto, della relativa posta in gioco nonchè della mancanza dell’istanza di prelievo;

che, tenuto conto dell’accoglimento parziale del ricorso, ricorrevano giusti motivi per compensare la metà delle spese processuali.

Avverso questo decreto l’ A. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 9.07.2009. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso notificato il 16.09.2009.
Motivi della decisione

Riassuntivamente, con il ricorso l’ A. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti (motivi da 1 a 8) ai criteri di liquidazione del danno morale, che conclusivamente assume essergli dovuto nella misura di Euro 125 per ciascuno degli 86 mesi di protrazione del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00.

Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.

Inammissibile si rivelano il primo ed il quinto motivo del ricorso per genericità del relativo quesito, del tutto astratto e privo di riferimenti alla fattispecie concreta. Del pari privi di pregio sono:

il secondo, il terzo, il quarto ed il sesto motivo del ricorso, giacchè, dati i quesiti, solo genericamente si avversa l’attuato, motivato discostamento peggiorativo dal noto parametro indennitario minimo CEDU e giacchè inoltre la Corte di merito ha legittimamente non correlato l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale L. n. 89 del 2001, (art. 2 comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714; 200723844; 200803716) il settimo e l’ottavo motivo del ricorso inerenti alla mancata attribuzione del bonus di Euro 2.000,00, il quale presuppone casi di particolare gravità del danno in relazione alla posta in gioco, nella specie non specificamente dedotti nè altrimenti evincibili (in tema cfr cass. 20086808; 200917684; 200922869; 201001893; 201019054).

L’ A., soccombente, va condannato al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’ A. al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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