T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 151 Amministrazione pubblica; Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Il Comune di Termini Imerese comunicava ai ricorrenti il 09/11/2009 l’avvenuto rilascio del parere favorevole da parte della Commissione edilizia comunale relativo ad un piano di lottizzazione in contrada " Chianche " rispetto al quale poi, il 12/03/2010, ricevevano comunicazione di avvio provvedimento negativo della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, motivata con motivi ostativi paesaggistici.

Entro il previsto termine di 10 giorni da tale comunicazione gli interessati presentavano memorie scritte e documenti volti a dimostrare l’erroneità dell’avviso espresso dalla Soprintendenza che successivamente, non adottava nessuna determinazione al riguardo.

1.2. Seguiva il ricorso avverso il silenzio, notificato il 14/09/2010 e depositato il 13/10/2010, col quale si deducevano i motivi seguenti.

1)Violazione e falsa applicazione dell’art.2 L. n.241/1990, così come modificato dalla L.11 febbraio 2005 n.15 e successive integrazioni.

2)Violazione e falsa applicazione della legge 14 maggio 2005 n.80, in relazione al quinto comma dell’art.2 della L. n.241/1990, eccesso di potere, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta.

1.3.L’Avvocatura dello Stato si costituiva il 05/01/2011 e con memoria depositata il giorno 7 seguente, sosteneva l’inammissibilità del ricorso – per la mancanza di un obbligo a provvedere in capo alla Soprintendenza – chiedendone comunque il rigetto.

1.4. Alla Camera di Consiglio dell’11/01/2011 il procuratore dei ricorrenti eccepiva la tardiva produzione della memoria difensiva dell’Avvocatura – che sarebbe dovuta avvenire nel termine dimidiato di 15 giorni, trattandosi di rito speciale, diversamente disciplinato rispetto al rito camerale cautelare; nel merito, sosteneva l’ammissibilità del ricorso, insistendo per l’accoglimento.

2.1. L’eccezione di rito sollevata dal procuratore dei ricorrenti va condivisa, in quanto trova supporto giuridico nell’art. 87, comma 3, del cod. proc. amm. che, anche con riferimento al ricorso avverso il silenzio, prevede espressamente che "tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario".

2.2. Nel merito, il ricorso è fondato.

E’ pacifico in giurisprudenza che per realizzarsi un’ipotesi di silenzioinadempimento è necessario che vi sia l’obbligo da parte dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla richiesta dell’interessato (ex plurimis Consiglio Stato, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3215).

Peraltro, quando l’amministrazione avvia un procedimento, concretizzando un obbligo giuridico alla sua conclusione e ingenerando l’affidamento nel privato ad una sua definizione, lo deve concludere in tempi certi e ragionevolmente accettabili; e se evocata in un giudizio avverso il silenzio inadempimento, la sua difesa non può addurre a giustificazione – come accaduto nella specie – ragioni che ben avrebbero potuto, eventualmente, essere esplicitate col provvedimento espresso che era tenuta ad adottare (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 09 febbraio 2010, n. 1392).

Nella fattispecie in esame, l’obbligo giuridico di provvedere nasce dal fatto che pende procedimento per il rilascio di nulla osta alla realizzazione di un piano di lottizzazione in ambito chiuso denominato "Oasis Green", riguardo al quale la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, con nota prot. n. 326/TUP del 23/02/2010, aveva comunicato ai ricorrenti l’avvio di provvedimento negativo, enunciando dettagliatamente le ragioni ostative ed invitando, contestualmente, gli interessati a produrre, entro dieci giorni, memorie scritte e documenti.

I ricorrenti adempivano a tale richiesta, ma l’Amministrazione manteneva un comportamento silente che tale permane anche a seguito delle deduzioni difensive dell’Avvocatura che, viepiù – sembrano, almeno in parte, in contrasto con le ragioni ostative anticipate nella comunicazione di avvio di provvedimento negativo – là dove affermano l’insussistenza di un obbligo di provvedere sia a causa del rilevato parziale vincolo di in edificabilità dell’area, sia in quanto nel procedimento di rilascio del N.O. " opera, a livello regionale, l’istituto del silenzio assenso introdotto dall’art.46 della L.reg. sic. n.17/2004 ".

Si può, pertanto, affermare che nella specie sussiste la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, conseguente ad una istanza di parte, secondo il precetto contenuto nell’art. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241 secondo cui: " Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso " (cfr., per tutte, Consiglio Stato, sez. IV, 07 luglio 2008, n. 3371).

Di conseguenza, i ricorrenti vantano la pretesa legittima alla definizione del procedimento, mediante l’adozione di un provvedimento esplicito (di contenuto positivo o negativo) dell’Amministrazione, coerente comunque con la pregressa attività (anche sotto il profilo urbanistico, svolta della Commissione edilizia comunale) secondo i principi di logica e ragionevolezza, cui è tenuto ad ispirarsi l’operato dell’Amministrazione. Alla quale dunque – stante l’accertata illegittimità del silenzio inadempimento – deve ordinarsi di provvedere al riguardo, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.

3.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo di di provvedere sull’istanza dei ricorrenti nei termini e con le modalità specificate in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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