Cassazione II civile del 03.06.2009, n. 12843 Autovelox, città, contestazione, mancata, validità (2009-06-07)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

FATTO E DIRITTO

il Comune di Vicopisano propone ricorso per cassazione contro (…) (…) resiste proponendo ricorso incidentale, avverso la sentenza del GdP di Cascina n. 40/05 che ha accolto l’opposizione annullando il verbale n. 1035/P/04 di euro 147,05 per violazione dell’art. 142 comma 8 cds perché l’accertamento non è avvenuto in modo conforme alle direttive ministeriali posto che nelle strade di tipo C, all’interno dei centri abitati non è ammesso utilizzo di dispositivi per l’accertamento della velocità tramite postazione fissa.

Il ricorrente lamenta; 1) violazione degli artt. 201 cds e 112 c.p.c. circa la contestazione immediata e la mancata omologazione non contestata dall’opponente; 2) omessa, insufficiente motivazione.

Col ricorso incidentale si censura la statuizione sulle spese “nulla sulle spese”).

Osserva la Corte che, rispetto alla affermazione dell’odierno ricorrente di prima opposizione per mancata contestazione immediata ed assenza dell’agente preposto alla vigilanza, ( con la precisazione in verbale” che la contestazione non è potuta avvenire perché la rilevazione della velocità è stata effettuata con autovelox in postazione fissa per strada inclusa nel decreto del Prefetto di Pisa n. 178/02 di cui all’art. 4 DL 121/02, conv. in L. 128/02. L’ubicazione della postazione fissa di rilevazione di velocità è adeguatamente segnalata mediante segnaletica orizzontale e verticale”), la sentenza riferisce di strada provinciale extraurbana secondaria e di centro abitato dove non è ammessa l’installazione di sistemi di rilevamento automatico senza procedere a immediata contestazione.

Quanto alla contestazione immediata, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale, a norma dell’art. 200 CdS, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale la contestazione immediata dell’infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione, salvo, tuttavia, che detta contestazione non sia possibile, nel qual caso, a norma dell’art. 201 CdS, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine stabilitovi, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale ma con il limite dell’insindacabilità delle modalità d’organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa preposta. (recentemente, Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 ti. 24066, ma già Cass. 22.6.01 n. 8528,25.5.01 n. 7103,29.3.01 n.4571).

L’art. 384 del regolamento d’attuazione CdS identifica, inoltre, ma solo esemplificatamente, alcuni casi nei quali la contestazione immediata deve ritenersi impossibile.

In tema di autovelox, poi, non vi è dubbio che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa aver luogo su ogni tipo di strada.

La speciale disciplina di cui all’art. 4 del DI. 20.6.02 n. 121, come modificato dalla Legge di conversione n. 1.8.02 n. 168, ha stabilito che;

a – i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 CdS (limiti di velocità e sorpasso) possono essere utilizzati od installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2, comma 2. lettere A e B, del CdS;

b – gli stessi dispositivi possono essere utilizzati od installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di cui alla medesima norma, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, ove specificamente individuati, con apposito decreto prefettizio, in ragione del tasso d’incidentalità delle condizioni strutturali, piano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

c – dell’utilizzazione od installazione dei detti dispositivi deve essere data informazione agli automobilisti;

d – la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi idonei ad accertare il fatto costituente illecito ed i dati d’immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione;

e – l’utilizzazione di dispositivi che consentano il rilevamento automatico della violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti è subordinata all’approvazione od omologazione dei dispositivi stessi ai sensi dell’art. 45/VI CdS; f – in caso di utilizzazione dei dispositivi in questione secondo quanto stabilito nei precedenti punti, non sussiste l’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 CdS.

Il disposto del primo comma integrato con quello del secondo comma della norma in esame – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri d’individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo al fine della contestazione immediata può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi de quibus, tra l’altro, anche in funzione del quarto comma, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata.

La norma non pone, pertanto, un’esclusione generalizzata di tale utilizzazione al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1 bis, CdS.

Diversamente argomentando, il giudice a quo ha assunto una decisione in evidente contrasto con il principio, ricavabile dalla normativa su riportata, così come costantemente interpretata da questa Corte, secondo il quale la contestazione immediata, quale che sia l’apparecchiatura elettronica utilizzata per l’accertamento della violazione, deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità d’organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio la cui finalità istituzionale è pur sempre quella di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, finalità d’interesse collettivo privilegiata dal legislatore rispetto alle personali esigenze del singolo utente con valutazione discrezionale degli interessi in conflitto, in quanto tale insuscettibile di discussione in sede di giurisdizione anche costituzionale.

Nella specie, il giudice a quo ha escluso la conformità alle direttive ministeriali ed ai modi prescritti dalla legge 168/2002 ha fatto riferimento ad un elenco di strade pubblicato dalla provincia di Pisa, ente proprietario, ha dedotto che nei centri urbani vi è l’obbligo della contestazione immediata perché la velocità è sempre contenuta ed ha incidentalmente affermato la necessità della omologazione. Quanto a quest’ultima, per il disposto dell’art. 142. comma 6, c.d.s. per la determinazione del limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, onde non è sufficiente che l’opponente si limiti a contestare la validità del rilievo, essendo necessario che sia dimostrato ed accertato, nel caso concreto, un difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità (Cass. 25 maggio 2001 n. 7106, Cass. 5 novembre 1999 a 12324, Cass. 21 giugno 1999 n. 6242); in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poiché l’art. 142 e.d.s. si limita a prevedere che possono esser considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di polizia stradale, devono esser costruite in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che detta rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un veicolo a mezzo apparecchiatura elettronica, che non rilascia documentazione fotografica ma consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità al veicolo dal medesimo organo individuato, in quanto l’attestazione dell’organo di polizia ben può integrare , con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica ( Cass. 20 aprile 2005 n. 8232, Cass. 24 marzo 2004 n. 5873). Nella specie il giudice di pace non si è attenuto a detti principi. L’opponente non ha fornito né risulta che abbia chiesto di fornire idonea prova del difetto di omologazione o di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità utilizzato e costituente fonte di prova, in definitiva va accolto il ricorso principale e rigettato l’incidentale, con la conseguente condanna alle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e condanna l’opponente alle spese del giudizio di opposizione liquidate in euro 500,00 a quelle del giudizio di legittimità in euro 500,00 oltre accessori.

Depositata in Cancelleria

il 03.06.2009

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