REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009, n. 5 Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 14 del 14 aprile 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all’art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29
1. Il comma 6 dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 e’
sostituito dal seguente:
«6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 145 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), il piano dell’area naturale protetta ha valore di piano
urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di
qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica
utilita’ per gli interventi in esso previsti.».

Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 30 marzo 2009
MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0562&tmstp=1258184268364

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