Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 01-02-2011, n. 3603 Persona sottoposta ad indagini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16/9/2009, il Tribunale di Bergamo, assolveva J.M. dai reati di commercio di oggetti con marchi contraffatti, ricettazione e mancata esibizione dei documenti di identità con la formula per non aver commesso il fatto.

Il tribunale osservava che non vi era certezza sull’identità dell’imputato il quale non era stato nè fotosegnalato, nè sottoposto ad accertamenti dattiloscopici da parte della polizia locale.

Avverso tale sentenza propone il Procuratore Generale sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce l’erronea applicazione dell’art. 66 c.p.p., comma 2, eccependo che l’incertezza sulle esatte generalità dell’imputato non pregiudica il procedimento penale.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui si dirà. E’ ben vero che l’art. 66 c.p.p., comma 2, prevede che l’impossibilità di attribuire all’imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell’autorità procedente, quando sia certa l’identità fisica della persona, ma, nel caso di specie, il problema consiste proprio nel fatto che non appare certa l’identità fisica della persona. Infatti la Polizia locale non ha effettuato alcun accertamento sull’identità fisica della persona sottoposta alle indagini, che non è stata nè foto segnalata, nè sottoposta a rilievi dattiloscopici. Nè l’identità dello stesso risulta controllata attraverso l’esibizione del passaporto o di altro documento di identità.

In proposito questa Corte ha avuto modo di osservare che:

"Le sole dichiarazioni rese dall’imputato, privo di documenti e non fotosegnalato, alla polizia giudiziaria in ordine alle proprie generalità non sono sufficienti a fondare con sicurezza l’identificazione dello stesso, incombendo in tal caso alla polizia giudiziaria di procedere ai rilievi di cui all’art. 349 c.p.p., commi 2 e 2 bis" (Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 22777 del 11/05/2010 Ud. (dep. 15/06/2010) Rv. 247549).

Di conseguenza la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè l’azione penale non doveva essere esercitata per essere ignoto l’autore del reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara non doversi procedere per essere rimasto ignoto l’autore del reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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