Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 01-02-2011, n. 3601 Lettura di atti, documenti, deposizioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11 febbraio 2010, la Corte di appello di Trieste, confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone, in data 18/11/2005, che aveva condannato Y.M.F. alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 450,00 di multa per i reati di estorsione consumata e tentata di cui ai capi a) e b), Y.N. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 250,00 di multa per il reati di estorsione tentata di cui al capo b), Y. W. alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato di estorsione di cui al capo a).

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte lesa, il connazionale N.I., del quale non era stato possibile l’esame dibattimentale per irreperibilità, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità di ciascun imputato in ordine ai reati rispettivamente ascritti, ed equa la pena inflitta.

Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati personalmente, sollevando sei motivi di gravame con i quali deducono:

1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 420 quater c.p.p., e art. 178 c.p.p., lett. c), in punto di dichiarazione di contumacia di cui all’ordinanza in data 6/10/2009;

2) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 511 c.p.p., con riferimento all’ordinanza 6/5/2005 del Tribunale di Pordenone relativa al mancato scioglimento della riserva di utilizzabilità ivi espressa;

3) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 511 c.p.p., con riferimento alla posizione N.;

4) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 512 c.p.p., relativo alle S.i.t. N.;

5) Illogicità della sentenza relativa al capo sub a);

6) Illogicità della sentenza relativa al capo sub b).
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda il primo motivo, l’eccezione di nullità della dichiarazione di contumacia, effettuata dalla Corte d’appello, con ordinanza in data 6 ottobre 2009, è infondata in quanto i ricorrenti, non solo non dimostrano ma non deducono neanche che ci sia stata nullità nella notifica degli avvisi o che l’assenza degli imputati sia dovuta ad impossibilità di comparire. Tutte le altre questioni sono irrilevanti.

Le censure sollevate con il secondo, terzo e quarto motivo attengono tutte alla questione dell’utilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate nella fase delle indagini preliminari dalla parte offesa, N.I., e sono ripetitive delle analoghe doglianze sollevate con i motivi d’appello, alle quali la Corte territoriale ha dato compiuta risposta, e risultano infondate. Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte: "La violazione dell’obbligo previsto dall’art. 511 c.p.p., di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione non può essere considerata come causa di nullità, non essendo essa specificamente sanzionata in tal senso nè apparendo inquadrabile in alcuna della cause generali di nullità previste dall’art. 178 c.p.p.. Tale violazione, inoltre, neppure può dare luogo ad inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 191 c.p.p., degli atti di cui è stata omessa la lettura o l’indicazione, non incidendo essa sulla legittimità dell’acquisizione delle prove documentate nei menzionati atti e facendosi, d’altra parte, riferimento sia nell’art. 191, che nell’art. 526 c.p.p., al solo concetto di acquisizione e, quindi, ad un’attività che, logicamente e cronologicamente, si distingue, precedendola, da quella di lettura od indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento" (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 38306 del 04/10/2005 Ud. (dep. 19/10/2005) Rv. 232443).

Per quanto riguarda la pretesa violazione della regola di cui all’art. 512 c.p.p., in punto di utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dal testimone irreperibile, nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che: "La sopravvenuta impossibilità di rintracciare il testimone la quale, ove ricollegabile a fatti o circostanze imprevedibili, consente di dare lettura nel dibattimento delle dichiarazioni da questi rese alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice dell’udienza preliminare, non deve essere assoluta e può liberamente essere apprezzata dal giudice di merito, il quale ha solo l’obbligo di motivare le sue decisioni" (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 5495 del 15/05/1996 Ud. (dep. 31/05/1996) Rv. 205279; Sez. 3^, Sentenza n. 12866 del 25/10/2000 Ud. (dep. 07/12/2000) Rv. 217600; Sez. 5^, Sentenza n. 33718 del 13/06/2001 Ud. (dep. 17/09/2001) Rv. 219822).

Di conseguenza: "La sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità" (Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 42926 del 23/10/2002 Ud. (dep. 19/12/2002) Rv. 223090).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente e logicamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la imprevedibilità della sopravvenuta impossibilità di esaminare il testimone. Nè sarebbe concepibile un intervento in sovrapposizione argomentativa di questa Corte rispetto alle conclusioni legittimamente assunte dal giudice d’appello.

Il quinto e sesto motivo di ricorso in punto di illogicità della sentenza, sono inammissibili in quanto le censure sollevate dai ricorrenti (che in gran parte coincidono con i motivi d’appello) postulano, al di là dei vizi formalmente denunciati, una rivalutazione di merito di risultanze processuali già esaurientemente e coerentemente esaminate dalla sentenza impugnata nella operata ricostruzione dei fatti e nella puntuale indicazione degli elementi confermativi dell’accusa formulata e risultano destituite di fondamento. A questo proposito, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dai Giudici di appello non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, nè tantomeno di operare diverse scelte di fatto.

Le osservazioni dei ricorrenti non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza esse svolgono, sul punto dell’accertamento della responsabilità, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.

E’ il caso di aggiungere che la sentenza di secondo grado va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, pronunciata in prime cure, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato, in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza del pieno coinvolgimento di tutti e tre gli imputati nella commissione dei reati loro rispettivamente ascritti.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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