T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 145 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, è domandata l’esecuzione della sentenza di ottemperanza n° 870 del 6 maggio 2009, nella parte in cui l’amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

L’impugnativa è ammissibile nelle forme dell’incidente di esecuzione, atteso, per principio giurisprudenziale indiscusso, oggi codificato dal codice del processo amministrativo, ogni questione insorgente sugli atti posti in essere dal Commissario ad acta, dev’essere risolta dal medesimo giudice dell’ottemperanza (art. 114, comma sesto, cod. proc. amm.).

Riguardo, poi, al caso specifico qui in rilievo, il Consiglio di Stato ha affermato che "il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile non solo per l’esecuzione della parte della pronuncia contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, ma anche quando esse siano liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa; per effetto di tale statuizione, infatti, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di ottemperanza, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento omissivo (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 2650 del 2010, 28 dicembre 2005, n. 7389; sez. VI, 18 luglio 1994, n. 1193)" (Cons. Stato, Sez. IV, n° 7441 del 12 ottobre 2010).

Nella specie, non vi è prova agli atti del giudizio che il Commissario ad acta abbia disposto il pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, conformemente a quanto statuito nella sentenza di cui si tratta.

Per tale ragione, il ricorso de’essere accolto, con conferma del medesimo Commissario ad acta, che, ove non vi abbia già provveduto, procederà, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, al pagamento delle spese legali in favore dei ricorrenti, nella misura e nei termini già disposti dalla sentenza di cui si tratta.

Le spese dell’odierno giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, conferma la nomina del Commissario ad acta per il pagamento delle spese processuali nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Partinico alla rifusione delle spese del presente giudizio nella misura di euro mille/00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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