T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 26-01-2011, n. 20 Interesse a ricorrere; Assunzioni ; Professioni intellettuali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in epigrafe, proposto in sede straordinaria e trasposto in sede giurisdizionale, V.C., giornalista, ed il Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige impugnano sia il bando della selezione pubblica per l’assunzione di un giornalista a tempo indeterminato, presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento, sia l’esclusione del V. per carenza di un requisito di partecipazione, costituito dal possesso della laurea quadriennale.

A sostegno del gravame è stato dedotto che:

a) il requisito della laurea quadriennale per partecipare alla selezione non è conforme alla legge professionale, che non prescrive il possesso della laurea per l’esercizio dell’attività di giornalista; al più, tale requisito sarebbe potuto essere previsto come titolo preferenziale, ma non di ammissione e, comunque, è illogico che non sia specificato un tipo di laurea coerente con tale professione;

– il requisito di iscrizione all’albo dei giornalisti per otto anni è illogico e non particolarmente significativo;

– è illegittimo il requisito costituito dal pregresso rapporto di lavoro subordinato, senza che sia ammesso quello autonomo;

– è illogico e discriminatorio per i giornalisti radiotelevisivi il requisito della pregressa qualifica di vicecaposervizio o superiore.

Con motivi aggiunti, successivamente notificati, è stato impugnato, per illegittimità derivata, l’atto di approvazione dell’esito del procedimento.

Il Consiglio provinciale, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito:

– l’inammissibilità del ricorso collettivo in quanto proposto da soggetti portatori di interessi disomogenei;

– l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del regolamento organico del Consiglio provinciale che consente di prevedere requisiti ulteriori;

– il difetto di legittimazione del Sindacato in quanto portatore di interessi dei suoi iscritti disomogenei rispetto alla controversia;

– il difetto di interesse del V. alle censure n. 2, 3 e 4 essendo egli in possesso di tali requisiti;

– l’inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto il ricorrente, ammesso con riserva alla selezione, si è classificato al quinto posto.

Nel merito l’Amministrazione ha controdedotto concludendo per la reiezione del ricorso.

Ciò premesso, vanno anzitutto esaminate le eccezioni di rito opposte dalla difesa del Consiglio provinciale.

E’ fondata l’eccezione di difetto di legittimazione del Sindacato dei giornalisti trentini.

Invero, la contestazione dei requisiti fissati dal bando di concorso non risponde all’interesse della generalità della categoria, poiché tali requisiti non sono escludenti per l’intera categoria, ma solo per coloro che ne sono privi. Tali requisiti, infatti, potrebbero essere posseduti da un certo numero di iscritti al Sindacato i quali, perciò, avrebbero interesse alla loro conservazione e non alla loro caducazione.

Anche l’impugnativa proposta dal V., che è stato escluso per il mancato possesso di tale requisito (ma non degli altri requisiti, alla contestazione dei quali non ha, quindi, alcun interesse) è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Infatti egli, dopo l’esclusione, è stato ammesso con riserva al procedimento selettivo e si è classificato al quinto posto, in posizione non utile per l’assunzione. Egli non ha contestato, con i motivi aggiunti, la propria collocazione in graduatoria e perciò, anche se venisse annullata la sua esclusione, a seguito dell’accoglimento del ricorso, non gli deriverebbe alcuna utilità.

Invero, nel processo amministrativo l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della sua proposizione sia in quello della pronuncia finale, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr., in termini, C.d.S., sez. VI, 3.9.2009, n. 5191).

Ne consegue, nella specie, che l’impugnazione dell’esclusione del V. dal controverso procedimento selettivo è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Nel merito, peraltro, il ricorso è infondato poiché le controverse previsioni del bando che prescrivono la laurea, nonché gli altri requisiti, ulteriori rispetto alla semplice qualifica professionale di giornalista, ma previsti dall’art. 11 del regolamento organico del Consiglio provinciale, sono coerenti col principio di buon andamento, in quanto elevano il livello di professionalità richiesto normalmente ad un giornalista.

Tali previsioni, inoltre, non sono affatto illogiche in quanto al giornalista assunto dal Consiglio provinciale sono attribuiti, dall’art. 11 del citato regolamento organico, delicati compiti di "cura e responsabilità delle pubblicazioni, delle comunicazioni e dei rapporti in genere con la stampa" riconducibili alla qualifica di caporedattore.

Il curriculum richiesto non appare, poi, in sé irrazionale o discriminatorio:

a) relativamente al requisito della laurea quadriennale, in quanto il possesso di un titolo di studio di livello universitario rivela comunque una maggiore qualificazione culturale;

b) relativamente al requisito costituito dal pregresso rapporto di lavoro subordinato, per otto anni come vicecaposervizio, poiché garantisce effettività e continuità di tale esperienza lavorativa.

Conclusivamente, per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere all’Amministrazione provinciale resistente le spese e gli onorari del giudizio, che liquida – tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della complessità delle questioni giuridiche sollevate e dell’impegno defensionale occorso – in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad i.v.a. e c.n.p.a. ed al 12,5% su tale importo, a titolo di spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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