T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 26-01-2011, n. 17 Concessione per nuove costruzioni Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti abitano nei pressi di un terreno in Comune di Lavis dove la società controinteressata, titolare di licenza nazionale per il servizio pubblico di telefonia mobile, ha ottenuto la concessione edilizia per l’installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare.

Col ricorso introduttivo essi impugnano:

a) la deliberazione del Consiglio comunale con cui è stato espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del regolamento comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi per le telecomunicazioni, quando essi siano localizzati al di fuori dei siti a ciò destinati dallo stesso regolamento, ma comunque in zone non vietate;

b) la presupposta determinazione n. 125/2008 dd. 17.9.2008 del Comitato per l’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle comunicazioni;

c) lo stesso regolamento comunale che ciò prevede.

A sostegno del ricorso sono state dedotte più censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

In particolare, sono stati censurati: difetto e contraddittorietà di motivazione; violazione del DPGP 29.6.2000 n. 1331Leg; violazione delle norme sulle distanze che avrebbe dovuto rispettare il manufatto dal confine e dagli edifici dei ricorrenti; mancata comunicazione di avvio del procedimento ai ricorrenti; violazione dell’art. 88 della L.p. 22/1991 in quanto la società W. non avrebbe dimostrato la disponibilità giuridica dell’area; violazione dell’art. 2 della L.p. 28.4.1997, n. 9 da parte del Comitato per l’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti; violazione dell’art. 32 Cost. in quanto l’antenna sorgerebbe a 100 mt. dal paese e metterebbe in pericolo la salute degli abitanti.

Con motivi aggiunti, successivamente proposti, i ricorrenti hanno impugnato la concessione edilizia rilasciata a WIND, nonché il nuovo parere del Comitato del 28 aprile 2009 e quello della Commissione edilizia.

Avverso tali atti sono state dedotte censure di illegittimità derivata nonché violazione del DPGP 29.6.2000 n. 1331Leg., in quanto l’impianto sarebbe localizzato in zona di particolare rilevanza paesaggisticoambientale, nonché difetto di motivazione del parere del Comitato.

Infine, con ulteriori motivi aggiunti è stato impugnato il parere favorevole dell’APPA sull’istanza della controinteressata in data 28.8.2008, non conosciuto.

Il Comune di Lavis non si è costituito in giudizio, mentre è intervenuto ad adiuvandum il Comune di Zambana, deducendo il fatto che l’impianto è allocato in prossimità del proprio confine territoriale e sostenendo diffusamente le ragioni dei ricorrenti.

L’Amministrazione provinciale si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’intervento del Comune di Zambana e contestando puntualmente le censure dedotte dai ricorrenti.

Si è costituita anche la controinteressata W. eccependo anch’essa l’inammissibilità dell’intervento del Comune di Zambana nonché, sotto più profili, l’irritualità del ricorso e controdeducendo nel merito.

Passando alle considerazioni del Collegio, va anzitutto accolta l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum dispiegato dal Comune di Zambana, trattandosi di un soggetto ex se legittimato a proporre il ricorso in via principale. In tale ipotesi, l’interveniente non fa valere, come è tipico di tale istituto processuale, un interesse di mero fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione dell’atto gravato in via principale, immediatamente lesivo della sua posizione giuridica e, come tale, direttamente impugnabile nei prescritti termini di decadenza.

E’ altresì improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l’impugnazione del parere 17.9.2008 del Comitato provinciale per l’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle comunicazioni: esso, infatti, è stato sostituito ed assorbito dal successivo parere del 28 aprile 2009.

E’ pure inammissibile l’impugnazione del parere favorevole, asseritamente espresso dall’APPA sull’istanza della controinteressata in data 28.8.2008, trattandosi, come emerso documentalmente, di un mero avviso di avvio del procedimento.

Circa l’eccezione di tardività opposta dalla società controinteressata, essa non è fondata non essendo stata fornita la prova della conoscenza dei provvedimenti anteriormente al decorso del termine per la loro impugnazione.

Peraltro, il ricorso è infondato nel merito, per le ragioni che seguono.

In punto di diritto, occorre premettere quali siano l’estensione ed il contenuto della potestà dei Comuni di regolamentare il corretto insediamento sul territorio degli impianti di telecomunicazione, in relazione alla sfera di attribuzioni ad essi riconosciuta dall’art. 8, comma sesto, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Ebbene, a tale proposito la giurisprudenza – condivisa dal Collegio – afferma che i criteri di localizzazione degli impianti non possono trasformarsi in eccessive limitazioni al loro insediamento, così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione (così: Corte Costituzionale, 7.11.2003, n. 331 e 7.10.2003, n. 307);

Perciò, non è illegittima una previsione, com’è quella recata dall’art. 4 comma 3 del controverso regolamento comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi per le telecomunicazioni, che demanda al Consiglio comunale di autorizzare l’insediamento di impianti al di fuori dei siti a ciò destinati dallo stesso regolamento, ma comunque in zone dal medesimo non vietate.

Del resto, l’art. 3bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 1331/Leg., recante "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell’articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10", da cui si sarebbe discostata, secondo i ricorrenti, la controversa previsione regolamentare comunale, è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5247 dell’8 settembre 2009.

Inoltre, la determinazione favorevole del Consiglio comunale è coerente con l’art. 86 del codice delle telecomunicazioni, approvato con D.lgs. 1.8.2003, n. 259, il quale assimila gli impianti in controversia alle opere di urbanizzazione primaria.

E’ da notare, al riguardo, che l’art. 5, comma 4, del d. lgs. 259/03 stabilisce l’applicabilità diretta del codice delle telecomunicazioni anche nell’ordinamento trentino. Tale disposizione, infatti, recita: "Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite".

Perciò, l’avvenuta assimilazione normativa di tali impianti alle opere di urbanizzazione primaria, compatibili come tali con ogni destinazione di zona, esclude che si possa limitare in modo generalizzato l’installazione delle stazioni radio base, in modo da non consentire una localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo ispirata a criteri di elasticità anziché di tassativa e ristretta delimitazione.

Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi esulare dalle competenze comunali l’imposizione, in sede di pianificazione urbanistica, di generalizzati divieti di installazione degli impianti di telefonia mobile, e ciò per l’inammissibile finalità strumentalmente sanitaria di tale misura (cfr, in tal senso, tra numerose altre pronunce: Cons. Stato, VI, 16 dicembre 2009, n. 8103).

Né può ammettersi che, nell’esercizio della potestà volta ad emanare norme regolamentari con valenza urbanistico – edilizia, possa surrettiziamente introdursi una disciplina di valenza esclusivamente radioprotezionistica: in tal caso si configura, invero, un’interferenza con la competenza riservata allo Stato, cui spetta di fissare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, nel presupposto indefettibile che la tutela della salute è un’esigenza indeclinabile e di carattere essenzialmente unitario sul territorio nazionale.

Dunque, nella specie non occorreva alcuna particolare motivazione per assentire la localizzazione dell’impianto in parola, in quanto la domanda della controinteressata aveva già superato il vaglio provinciale del Comitato ex art. 2 della L.p. 89/1997.

Non è fondata nemmeno la censura di difetto di motivazione rivolta contro il parere del Comitato, reso all’unanimità (diversamente, in difetto di unanimità, l’art. 2 della L.p. n. 9 del 1997 prevede che la determinazione sia negativa) in quanto in esso si dà atto del rispetto dei limiti radioprotezionistici, della non interferenza con la rete radio provinciale e dell’assenza di vincoli paesaggisticoambientali.

Circa la dedotta omissione dell’avviso di avvio del procedimento ai ricorrenti, il Collegio osserva che tale comunicazione non era dovuta perché, nel procedimento di rilascio della concessione di costruzione, gli interessi coinvolti dal provvedimento con cui si consente la trasformazione edilizia del territorio, sono di tale varietà, ampiezza ed eterogeneità, da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che potrebbero riceverne nocumento. Ciò posto, i vicini controinteressati non sono annoverabili tra i soggetti destinatari, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, della comunicazione di avvio di un procedimento per il rilascio di un titolo edilizio, anche perché l’invocata estensione ad essi della predetta comunicazione comporterebbe un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell’attività amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1773; TAR Veneto, Venezia, 9 febbraio 2007, n. 365).

Circa la dedotta violazione delle norme sulle distanze che avrebbe dovuto rispettare il manufatto dal confine e dagli edifici degli interessati, è stato dimostrato che tali distanze sono state rispettate. Del resto, gli stessi ricorrenti ammettono che i loro immobili sono posti alla distanza, rispettivamente, di 30 e 50 metri, mentre la distanza da rispettare sarebbe dovuta essere pari alla metà dell’altezza (32 mt.) dell’antenna.

Nemmeno risulta fondata la censura che la società W. non avrebbe la disponibilità giuridica dell’area, che invece è stata dimostrata in giudizio.

Non ha fondamento nemmeno la censura di violazione dell’art. 32 Cost., nel rilievo che l’antenna sorgerebbe a 100 mt. dal paese e metterebbe in pericolo la salute degli abitanti.

Infatti, i limiti cautelativi di radiofrequenza fissati dalla vigente normativa statale risultano ampiamente rispettati.

Infine, è infondata pure la censura secondo cui l’impianto è localizzato in zona di particolare rilevanza paesaggisticoambientale, dove sarebbe preclusa la sua localizzazione: invero, la difesa dell’Amministrazione provinciale ha dimostrato in giudizio che si tratta di zona agricola di interesse secondario e non soggetta a specifica tutela paesaggisticoambientale.

In conclusione, per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. Possono invece essere compensate nei confronti del Comune di Zambana.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti a rifondere all’Amministrazione provinciale ed alla società W. controinteressata le spese e gli onorari del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) a favore di ciascuna delle due parti resistenti, oltre ad I.V.A. e C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti, a titolo di spese generali.

Compensa le spese del giudizio nei confronti del Comune di Zambana.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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