Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 01-02-2011, n. 3596

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 10.11.2004, il Tribunale di Fermo dichiarò A.A. ed altri imputati responsabili dei reati di tentata estorsione, rapina aggravata e lesioni, unificati sotto il vincolo della continuazione e – concesse le attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62 c.p., n. 4 prevalenti sulle aggravanti e la recidiva – condannò, fra gli altri, A.A. alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed Euro 750,00 di multa.

Avverso tale pronunzia gli imputati propose gravame e la Corte d’appello di Ancona, con sentenza in data 8.2.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, fra l’altro, dichiarò non doversi procedere in ordine al delitto di lesioni perchè estinto per prescrizione e ridusse la pena nei confronti di A. ad anni 1 mesi 5 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato A.A. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto:

1. la responsabilità di A. era stata affermata benchè il teste C.S., il quale aveva assistito all’aggressione fin dall’inizio, non aveva indicato A. tra gli aggressori; la Corte territoriale avrebbe travisato le dichiarazioni del teste;

2. in relazione ai reati di tentata estorsione e rapina aggravata erano contestate le stesse condotte, sicchè era da escludere l’estorsione tentata che sarebbe assorbita nella rapina;

3. non era stata data risposta alla richiesta di riconoscere la circostanza attenuante di cui all’art. 114 c.p..

Il primo motivo di ricorso è generico.

Questa Corte ha infatti affermato che, in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37982 del 26.6.2008 dep. 3.10.2008 rv 241023).

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il reato di rapina è stato contestato in relazione alla sottrazione con violenza e minaccia di 100,00 Euro, mentre il tentativo di estorsione riguarda la richiesta di consegna di 3.000.000 di lire, sicchè si tratta di fatti diversi. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La motivazione circa la reiezione della circostanza attenuante della minima partecipazione è implicita nell’affermazione che A. aveva partecipato attivamente nel trascinare la persona offesa verso la parte buia della stazione (p. 6 sentenza impugnata).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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