Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-03-2011, n. 5137 Opposizione in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza; Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza d’appello del 18 settembre 2002, il Tribunale di Roma, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava la nullità dei termini apposti ai vari contratti a tempo determinato, intercorsi tra la Standa spa e la dipendente V.A. e dichiarava conseguentemente la conversione degli stessi in un unico contratto a tempo indeterminato; condannava la Euridea spa, già Standa spa, al risarcimento del danno, in favore della V., pari alle retribuzioni – nella misura di L. 1.169.267 – maturate dal 10/12/1996.

In data 12/2/2003 veniva notificato atto di precetto per Euro 61.592,62,avverso il quale la Euridea proponeva opposizione lamentando: a) il difetto di legittimazione passiva della società a decorrere dall’1/1/1999, data in cui tutte le filiali erano state cedute al Gruppo Coin spa; b) l’erroneità dei conteggi in ragione del fatto che il rapporto di lavoro doveva intendersi a tempo parziale e del fatto che alcune voci di spesa, di cui all’atto di precetto, non spettavano.

Con sentenza del 18 giugno 2004, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la predetta opposizione, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Euridea spa per quanto dovuto successivamente al 1 gennaio 1999. Avverso tale decisione proponeva appello la V., deducendo l’erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva preso in considerazione fatti estintivi o modificativi del diritto.

Si costituiva la Eurinvest spa (già Euridea spa) chiedendo il rigetto dell’impugnazione principale e svolgendo appello incidentale per i profili dell’opposizione al precetto non recepiti dal Giudice di rimo grado. Con memoria di costituzione la V. deduceva l’inammissibilità dell’appello incidentale per difetto di specifica procura alle liti.

Con sentenza del 27 ottobre 2006-13 febbraio 2007, l’adita Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello principale, rigettando l’opposizione a precetto proposta in primo grado, mentre dichiarava inammissibile l’appello incidentale, proposto dalla società Eurinvest srl, già Eurinvest spa, già Euridea spa, già Standa spa per difetto di specifica procura in tal senso.

In relazione all’appello principale osservava, a sostegno della decisione, che si era formato il giudicato interno ex art. 324 c.p.c. sulla legittimazione passiva della Eurinvest srl, la quale avrebbe dovuto proporre l’eccezione di carenza di legittimazione nel procedimento d’appello conclusosi con la sentenza n. 35600/2002, costituente titolo esecutivo e non in sede di opposizione a precetto.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Eurinvest srl con due motivi. Resiste la V. con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la Eurinvest srl, già Euridea spa, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 111 c.p.c., e art. 2112 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura l’impugnata decisione, per non avere tratto le dovute conseguenze dalla eccepita eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla società Euridea, nel giudizio di opposizione a precetto, a decorrere dall’1 gennaio 1999, data in cui tutte le filiali erano state cedute al Gruppo Coin spa.

Più in dettaglio, la ricorrente sostiene che, non potendo in nessun modo essere considerata datrice di lavoro della V., almeno a decorrere da detta data, non poteva essere tenuta al pagamento delle somme così come richiesto nell’atto di precetto, ed al rispetto di quanto imposto dal titolo esecutivo.

Il motivo è infondato.

Invero, correttamente il Giudice a quo ha osservato in proposito che la circostanza in questione -per quanto incidente sulla titolarità passiva degli eventuali crediti di lavoro della V. successivi all’1/1/’99- non era stata mai portata alla cognizione del giudice di merito (sia di primo che di secondo grado), nonostante che il giudizio avesse avuto un sviluppo temporale di quasi quattro anni dopo la cessione di ramo di azienda. Tant’è che il Tribunale in sede di appello, alla data del 18/9/2002, aveva ritenuto persistente il rapporto di lavoro con la Euridea, condannado quest’ultima al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni mensili di L. 1169,367.

Ha poi aggiunto che la predetta decisione di merito era divenuta definitiva ed intangibile a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione proposto da Euridea (sentenza del 25/10/2004), sicchè il titolo azionato con l’atto di precetto si era definitivamente formato nei confronti della Eurinvest srl – già Eurinvest spa, già Euridea spa, già Standa spa, con conseguente legittimazione passiva della stessa nel procedimento esecutivo, in cui era stato azionato il titolo de quo, promosso nei confronti del soggetto tenuto al pagamento in forza della sentenza passata in giudicato.

Ha, infine, puntualizzato che, in sede di opposizione all’esecuzione, possono rilevare solo i fatti (modificativi od estintivi del diritto accertato con la sentenza di merito) verificatisi successivamente alla formazione del titolo giudiziale, dovendo quelli antecedenti essere dedotti nel giudizio di merito.

L’iter argomentativo, seguito dalla Corte distrettuale, va condiviso alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, con l’opposizione avverso l’esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (ex plurimis, Cass. n. 8928/2006; Cass. n. 2870/1997).

Ne discende il rigetto della censura.

Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., nonchè omessa apodittica, insufficiente e contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In particolare, la ricorrente lamenta che erroneamente il Giudice a quo abbia dichiarato inammissibile l’appello incidentale dalla stessa proposta per difetto di specifica procura in tal senso, poichè la procura conferita ai propri difensori era stata apposta in calce alla copia notificata dell’atto d’appello principale e, per ciò stesso da intendersi limitata a contrastare le doglianze dell’appellante senza possibilità di estendersi alla proposizione dell’appello incidentale. La soluzione adottata alla questione nella impugnata decisione, pur trovando conforto in alcune decisioni di questa Corte (Cass. n. 19454/2005; Cass. 2218/2001), non è condivisibile in quanto convincentemente disattesa da questa Corte a S.U., che, con sentenza del 14 settembre 2010 n. 195101, componendo un contrasto formatosi in materia nella giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il difensore dell’appellato – secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale, idonea a dare attuazione ai principi di economia processuale e di tutela del diritto di azione e di difesa della parte stabiliti dagli artt. 24 e 111 Cost. – può proporre appello incidentale anche nel caso in cui la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione in appello, ossia ad uno degli atti previsti dall’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, in quanto la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all’interesse del suo assistito e riferibili all’originario oggetto della causa è attribuita al difensore direttamente dall’art. 84 c.p.c. e non dalla volontà della parte che conferisce la procura alle liti, rappresentando tale conferimento non un’attribuzione di poteri, ma semplicemente una scelta ed una designazione, con la conseguenza che la natura dell’atto con il quale od all’interno del quale viene conferita, o la sua collocazione formale, non costituiscono elementi idonei a limitare l’ambito dei poteri del difensore.

Per quanto precede, va accolto l’esaminato secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione allo stesso e rinvio, per il riesame, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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