Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-01-2011) 01-02-2011, n. 3693 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il Difensore di C.P. (Avv. G. A) propone ricorso, per violazione dell’art. 324 c.p.p., contro ordinanza del Tribunale di Crotone che ha dichiarato inammissibile richiesta di riesame di sequestro preventivo del GIP, perchè l’interessato non ne avrebbe dimostrato (cfr. Cass., Sez. 2^, 21.4.94, P.M. in proc. De G) la tempestività, allegando la relata di notifica del decreto, peraltro indicato in maniera generica.

2 – Il ricorso è fondato, perchè nessuna norma prevede per sè l’onere di allegazione prospettato dal Tribunale (cfr. Cass. Sez. 3^, n. 39071/01, Bilancini, rv. 220270).

Solo nel caso inverso di rilievo dagli atti del mancato rispetto del termine di cui all’art. 324 c.p.p., comma 1, perchè ha avuto conoscenza dell’esecuzione del sequestro, l’imputato ha onere di allegazione connesso all’eccezione (in questo senso va letta Cass., Sez. 3^, n. 2021/04, Simeone, rv. 228602).

Nella specie, proprio perchè il Tribunale afferma di non avere certezza, all’evidenza per l’assenza di documentazione in atti, ha sacrificato apoditticamente il diritto al contraddittorio dell’istante per ritenuto inadempimento di un onere irriconoscibile allo stato.

In questa sede, pertanto, in assenza di elementi da cui desumere che l’imputato avesse conoscenza dell’esecuzione prima della notifica del decreto in data 22.7.2010, prossima alla sospensione feriale, la richiesta di riesame depositata il 16.9.10, cioè il primo giorno di ripresa dopo la sospensione, rientra nel termine dei 10 giorni all’uopo previsti.
P.Q.M.

annulla l’impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Crotone per il riesame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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